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“Ho
letto alcuni suoi interessanti articoli su Internet e mi permetto di
chiederle: entro quale termine bisogna fare ricorso al giudice quando
l’INPS non vuole riconoscere e pagare l’indennità di
maternità? Distinti saluti. B.P.”.
Quando
la domanda di indennità di maternità, per astensione
obbligatoria o facoltativa, viene respinta, si può presentare
ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dal
ricevimento della lettera con la quale si comunica il rigetto. Se
il Comitato respinge il ricorso o non si pronuncia entro 90 giorni
dalla presentazione del ricorso, si può ricorrere alla sezione
lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.
Recentemente,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito, con
sentenza n. 12718 del 12 maggio 2009, che il termine di decadenza per
poter proporre l’azione giudiziaria, di cui all’art. 47 del DPR
639/70, decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l’esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini vanno
calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa. In particolare, ove l’INPS non si pronunci sulla
richiesta, il ricorso giudiziario può essere presentato, a
pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato INPS
o dalla data di scadenza del termine fissato per la pronuncia della
decisione oppure dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l’esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati a decorrere
dalla data di presentazione della domanda della prestazione.
Erminia
Acri-Avvocato
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