“Avendo
acquistato una casa nuova da tre anni ed avendo notato, da qualche
mese, muffa, infiltrazioni d’acqua, sia a casa sia nel garage sia nelle scale - altri condomini sono nello stesso stato-, vorrei sapere quali diritti ho, quali rimedi. Posso fare causa al
costruttore?”
In
base alla disposizione dell’articolo 1669 codice civile, sussiste a
carico del costruttore-venditore una responsabilità per gravi
vizi dell’edificio nei confronti dei compratori delle unità immobiliari.
Si
tratta di una garanzia di durata di 10 anni dall’ultimazione dei
lavori, indipendentemente dalla data di acquisto dell’immobile. La
denuncia deve essere fatta al costruttore entro un anno dalla
scoperta o dal momento in cui il danneggiato abbia avuto un grado di
conoscenza seria della gravità dei difetti, della loro
incidenza sulla possibilità di godimento dell‘edificio e
della derivazione dei difetti dall’attività di esecuzione
imperfetta dei lavori; ed entro un altro anno dalla denuncia dei vizi
deve essere proposta l’azione giudiziaria nei confronti del
costruttore.
La
norma citata si applica in tre ipotesi:
avvenuta
rovina, totale o parziale, dell’immobile;
attuale
pericolo certo ad effettivo che in un futuro, più o meno
prossimo, possa verificarsi la rovina totale o parziale;
esistenza
di gravi difetti della costruzione, che pregiudichino la
caratteristica di lunga durata del bene.
La
giurisprudenza, negli anni, ha allargato il concetto di gravi difetti
costruttivi, tra i quali si ritengono rientranti non solo quelli
riguardanti le strutture portanti, ma anche parti accessorie del
fabbricato (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi,
pavimentazione, impianti, ecc.), purché ciò si
ripercuota sulla funzionalità e fruibilità dell’edificio (Corte di Cassazione, sentenza n.10857/08).
Erminia
Acri-Avvocato
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