Le spese per attuare le innovazioni dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art.2 della Legge n.13 del 9.1.1989, sono a carico di tutti i condomini, se sono deliberate dall’assemblea del condominio con le maggioranze indicate dalla norma prima citata; altrimenti, in caso di diniego del condominio o di rifiuto a decidere, sono a carico del disabile che provveda autonomamente all’installazione.
In entrambi i casi, tuttavia, è possibile richiedere il contributo proveniente dal Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche presso il Ministero dei Lavori Pubblici.
Erminia Acri-Avvocato
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