HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 settembre 2008



I chiarimenti nella recente sentenza della Cassazione n. 21773/08.


In materia di mantenimento dei figli maggiorenni la nostra giurisprudenza, anche dopo l’emanazione della Legge n.54 del 2006 - che non ha disposto nulla di nuovo sul punto -, ha costantemente affermato che gli obblighi a carico dei genitori nei confronti dei figli previsti dagli articoli nn.147 e 148 del codice civile (mantenimento, istruzione, educazione), costituiscono un “dovere inderogabile”, sicchè i figli hanno il diritto di essere mantenuti anche oltre la maggiore età e finché non abbiano conseguito una indipendenza economica, salvo che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto da parte del figlio.

Il dovere di mantenimento – come specificato nella sentenza della Cassazione civile n.24498/2006, n. 24498, cessa nel momento del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Pertanto, laddove sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, spetta al giudice valutare l’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore.

Tale orientamento, secondo alcuni, avrebbe così dilatato nel tempo il diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori da contribuire ad accentuare la diffusione del fenomeno dei ’bamboccioni’ (figli che restano nella casa genitoriale fino a 30-40 anni). Da qui l’auspicio di un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale che limiti il diritto dei figli ultratrentenni a ricevere un contributo per il loro mantenimento.

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21773/08 del 18 agosto 2008, in cui, dopo aver ribadito l’orientamento secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova – a carico del genitore - che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o è stato messo nelle condizioni concrete di ottenerla, o che non si è attivato per trovare un lavoro, ha precisato che l’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, “ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia”, affermando, nel caso esaminato, la cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi, a decorrere dal mese successivo all’assunzione e non dalla data del superamento del periodo di prova, come avevano ritenuto i giudici di merito.



Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Revisione assegno divorzile.
Separazione per volontà unilaterale.
Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
Separazione senza figli ed assegnazione casa coniugale.
Separazione e adulterio.
La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
Gli effetti del matrimonio annullato
La scomparsa del coniuge
Pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Quando il coniuge ha le mani bucate....
Diritto di visita del genitore non affidatario.
Adozione: un percorso avventuroso
Assegni familiari ed affidamento dei figli ai servizi sociali.
Rottura del fidanzamento e restituzione dei regali
Patti preventivi di separazione e/o divorzio
Assegnazione casa coniugale e separazione dei coniugi.
Separazione e casa coniugale.
Che cosa è la famiglia di fatto?
Paternità naturale
Matrimonio e unioni di fatto.
DELLO STESSO AUTORE
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Recupero spese condominiali.
Assegno di maternità
Quesiti legali-Difetti di costruzione.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Requisiti per iscriversi all’ordine dei giornalisti
Quesiti legali- Divorzi low cost e last minute.
Quesiti legali-Il proprietario ha il diritto di far visitare l’immobile locato?
Quesiti legali - L’amministratore e i lavori condominiali urgenti
Quesiti legali - Il contratto di locazione va sempre registrato?
Il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio
Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato
Grane condominiali - Responsabilità penale dell’amministratore
Nonni e nipoti
Quesiti legali-Condominio: amministratore e resa del conto
Profili professionali del traduttore
Limiti alle multe degli ausiliari del traffico.
Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
La scomparsa del coniuge
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione