“Può
essere licenziata nel periodo di prova una lavoratrice in gravidanza?
Grazie. L.P.”
Secondo
la disposizione dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001, le
lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di
gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonchè
fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tuttavia,
Il divieto di licenziamento non opera nei casi di colpa grave della
lavoratrice, di cessazione dell’attività dell’azienda
cui la stessa é addetta, di ultimazione della prestazione per
la quale la lavoratrice è stata assunta o di cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Il
licenziamento è consentito anche in caso di esito negativo del
periodo di prova, trattandosi di recesso nella fase di
sperimentazione diretta a verificare le attitudini professionali del
lavoratore in relazione alle mansioni che è chiamato a
svolgere e al contesto aziendale nel quale deve operare; però,
come precisato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del
27/05/1996, il datore di lavoro, ove sia a conoscenza dello stato di
gravidanza, deve espressamente comunicare i motivi del giudizio
negativo sulla lavoratrice, affinché quest’ultima possa
verificare se si tratta di un recesso giustificato o pretestuoso ed
eventualmente possa tutelarsi giudizialmente di fronte ad un
comportamento discriminatorio ed illecito del datore di lavoro.
Erminia
Acri-Avvocato
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