HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Ripartizione spese condominiali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 aprile 2010



Nulla la delibera assembleare che, a maggioranza, ne modifica i criteri.



Nel riparto di spese per servizi condominiali, in assenza di diversa convenzione, i condomini sono tenuti a seguire i criteri indicati nell’art. 1123 del codice civile. Tale norma stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

 

Pertanto sono previsti tre principi: il criterio dei millesimi di proprietà, il criterio della commisurazione della spesa all’uso che ogni condomino può farne, il criterio del godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa.

 

L’adozione di un criterio di ripartizione delle spese condominiali difforme da quello indicato nella disposizione dell’art. 1123 codice civile è possibile attraverso il regolamento condominiale di origine contrattuale oppure con delibera assembleare approvata all’unanimità dai condomini. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.6714/2010, devono essere considerate nulle - e, quindi impugnabili da chiunque vi abbia interesse, incluso il condomino che abbia espresso il voto favorevole - le decisioni con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 del codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale.

 

Devono, invece, essere considerate annullabili, nel termine di decadenza di trenta giorni, le delibere con cui l’assemblea, senza adottare alcuna decisione circa i criteri di riparto delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’articolo 1123 del codice civile o dal regolamento condominiale, si sia limitata a ripartire una tantum le spese in violazione delle disposizioni di cui alla citata disposizione.

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Elezione dell’amministratore condominiale.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Quesiti legali-Rifacimento tetto e sottotetto in condominio.
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
Zanzariere e condominio.
Modifiche del regolamento condominiale.
Antenne paraboliche.
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Un condomino può dissociarsi dalle liti?
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Parti dell’edificio di proprietà comune.
Crediti condominiali e prescrizione.
Assegnazione posti auto nel cortile comune.
Danno cagionato da animali
Detenzione animali in condominio.
Polizza d’assicurazione del condominio.
Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Obblighi dell’amministratore condominiale cessato.
Quesiti legali-Diritto di usufrutto e condominio.
Quesiti legali-Assegno per il nucleo familiare (Anf) e convivenza.
Danno autoprovocato dall’alunno.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Divisione ereditaria.
Ricorso al Prefetto avverso contravvenzioni stradali.
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
L’Adozione.
Pillole psicolegali - Uniti per la vita?
Quesiti legali-Videocitofono e condominio.
Quesiti legali-La “libertà’ di antenna”.
Previdenza: condanna alle spese.
Smarrimento del vaglia postale.
Centrali rischi private e protezione dei dati personali.
Assegno Nucleo Familiare e separazione.
Crediti condominiali e prescrizione.
Quesiti legali- Impugnazione delle decisioni condominiali
Il cancello condominiale.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione