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Nel riparto di spese per servizi condominiali, in
assenza di diversa convenzione, i condomini sono tenuti a seguire i criteri
indicati nell’art. 1123 del codice civile. Tale norma
stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale,
cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo
di condomini che ne trae utilità”.
Pertanto sono previsti tre principi: il criterio
dei millesimi di proprietà, il criterio della commisurazione della spesa
all’uso che ogni condomino può farne, il criterio del godimento che ogni
condomino può trarre dalla cosa.
L’adozione di un criterio di ripartizione delle
spese condominiali difforme da quello indicato nella disposizione dell’art.
1123 codice civile è possibile attraverso il regolamento condominiale di
origine contrattuale oppure con delibera assembleare approvata all’unanimità
dai condomini. Infatti, come precisato
dalla Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.6714/2010, devono essere
considerate nulle - e, quindi impugnabili
da chiunque vi abbia interesse, incluso il condomino che abbia espresso il voto
favorevole - le decisioni con cui a maggioranza sono
stabiliti o modificati i criteri di ripartizione in difformità da quanto
previsto dall’art. 1123 del codice civile o dal regolamento condominiale
contrattuale.
Devono, invece, essere
considerate annullabili, nel termine di decadenza
di trenta giorni, le
delibere con cui l’assemblea, senza adottare alcuna decisione circa i criteri
di riparto delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’articolo 1123 del
codice civile o dal regolamento condominiale, si sia limitata a ripartire una tantum le
spese in violazione delle disposizioni di cui alla citata disposizione.
Erminia Acri-Avvocato
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