La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 aprile 2010



Valgono anche per le cause di separazione e divorzio?



Dallo scorso 20 marzo 2010, in virtù del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, l’avvocato, nel momento in cui accetta l’incarico professionale, è tenuto ad informare i propri assistiti della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e degli incentivi fiscali previsti dallo stesso provvedimento normativo a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.


L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra lavvocato e lassistito è annullabile.” Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.


La mediazione è definita dal decreto legislativo n.28/2010 come l’attività “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, rimanendo privi, in ogni caso, i mediatori, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i contendenti.


Se il procedimento di mediazione si conclude con la composizione della controversia, il verbale di accordo viene omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, ed acquista valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.


Le procedure di mediazione, previste per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie transfrontaliere, possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.


Inoltre, dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso tali organismi deve essere obbligatoriamente esperito prima di avviare un giudizio nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi caso l’avvocato, nell’informativa al cliente, deve precisare che il procedimento di mediazione è “condizione di procedibilità della domanda”, ossia presupposto necessario per l’eventuale futura azione in sede giudiziaria.



A distanza di circa un mese dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.28/2010, si presentano i primi problemi applicativi. In particolare, stante l’annullabilità dei contratti di patrocinio in caso di omessa informativa della possibilità di ricorso al procedimento di mediazione, ci si chiede se alla nuova normativa in tema di conciliazione delle controversie siano soggette le cause di separazione e divorzio e, in genere, quelle che attengono al diritto delle persone e della famiglia.


Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Varese, Sez. prima civile, che, con ordinanza del 6-9 aprile 2010, ha affermato l’estraneità al regime giuridico conciliativo delle “controversie aventi ad oggetto mere questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della famiglia (come, ad esempio: la separazione personale tra i coniugi; lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili; i procedimenti ex artt. 709-ter e 710 c.p.c.; l’amministrazione di sostegno; etc.)” come confermato dalla disciplina del Decreto Lgs. n.28/2010, che si riferisce alle sole “controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili” e che esclude dalla mediazione obbligatoria i procedimenti in camera di consiglio.


Pertanto, l’obbligo informativo di cui è onerato l’avvocato è da ritenere sussistente solo se si tratti di controversie per cui è concretamente possibile, perchè prevista dalla legge, l’attività dei mediatori.




Erminia Acri-Avvocato

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