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A chi tocca la casa familiare?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 febbraio 2002

Analizziamo com'è disciplinata l'assegnazione della casa familiare nel caso di separazione dei coniugi e nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.

A chi va la casa familiare?

 

Quando viene a cessare un rapporto di coppia (fondato sul matrimonio o di fatto) uno dei problemi più spinosi è quello dell’attribuzione del godimento della casa ove si è svolta prevalentemente la convivenza del nucleo familiare.

Senza pretesa di voler fornire soluzioni complete, che richiedono necessariamente un esame approfondito delle circostanze ricorrenti nel singolo caso concreto, sembra utile esporre i principi fondamentali che regolano l’assegnazione della casa familiare.

In caso di separazione personale dei coniugi il Codice Civile prevede che l’abitazione della casa ove si è svolta la vita della famiglia spetti di preferenza, e se possibile, al genitore al quale sono affidati i figli(art.155, 4°comma, c.c.).

Lo scopo della disposizione è costituito dalla conservazione per i figli dell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Proprio per questo la giurisprudenza limita l’ambito d’applicazione della norma in esame alla casa che sia stata ‘il centro di aggregazione’ della famiglia durante la convivenza, con esclusione di altri immobili usati per soggiorni temporanei o saltuari (ad es. le case nelle località di villeggiatura).

Inoltre, l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli non comprende solo l’immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, che sono strumentali al godimento dell’immobile stesso, con esclusione dei beni strettamente personali del coniuge privato del godimento della casa familiare.

La disciplina sopra descritta ha carattere eccezionale e consente al giudice di disporre l’assegnazione della casa familiare al coniuge cui siano affidati figli minori o al coniuge col quale convivano figli maggiorenni privi di redditi propri e, quindi, aventi diritto al mantenimento.

Al di fuori del caso previsto dalla suddetta norma, secondo la giurisprudenza, il godimento della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori quando tale attribuzione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in particolare quando sia stabilito l’obbligo al mantenimento di un coniuge a favore dell’altro.

Nel caso in cui non vi siano fili minori o figli maggiorenni conviventi con uno dei genitori ed entrambi i coniugi richiedano il godimento della casa familiare, di proprietà comune ad entrambi, i giudici sono orientati nel senso di respingere le domande di assegnazione, ove i due coniugi abbiano adeguati redditi propri e non vi sia un coniuge più debole -per condizioni economiche- da tutelare, demandando la questione agli accordi tra comproprietari, i quali, se non raggiungeranno un accordo, potranno chiedere la divisione dell’immobile.

In relazione alla separazione della famiglia di fatto, la questione dell’assegnazione ha rilevanza giuridica solo quando vi sono dei figli.

In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n.166/1998, ha precisato che, in base all’art.261 c.c., i genitori hanno nei confronti dei figli naturali (ossia nati fuori del matrimonio) gli stessi doveri che hanno nei confronti dei figli legittimi (ossia nati da genitori sposati tra loro), per cui la regola dell’assegnazione della casa al genitore cui sono affidati i figli o col quale convivano figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, previsto in caso di separazione e divorzio per tutelare i figli legittimi, deve essere applicato anche a tutela dei figli naturali, nel corso della separazione della famiglia di fatto.

La stessa sentenza ha affermato, altresì, che in caso di cessazione di un rapporto di convivenza, sulla base dell’equiparazione tra figli legittimi e naturali, spetta al genitore affidatario un assegno di mantenimento per i figli.

Erminia Acri

Avvocato

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