HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 aprile 2014



Come tutelarsi in attesa di una regolamentazione?



Le cosiddette unioni di fatto, ossia quelle convivenze stabili tra due persone non legate tra loro da vincolo matrimoniale, trovano, nel nostro ordinamento giuridico, una tutela parziale e limitata quali formazioni sociali in cui i singoli individui esprimono la loro personalità, secondo l’art. 2 della Costituzione.


E’ opportuno precisare che la mancanza del matrimonio non incide sulla tutela dei diritti dei figli nati dai genitori non coniugati, essendo essi, per espressa disposizione legislativa, equiparati ai figli nati da genitori sposati, mentre l’esigenza di una regolamentazione completa si avverte per la tutela dei diritti dei due partner, anche in conseguenza dell’influenza delle legislazioni di altri Paesi che hanno riconosciuto le unioni di fatto.


Pertanto, considerato che l’attuale legislazione attribuisce alla famiglia di fatto effetti giuridici solo in relazione ad alcuni ambiti circoscritti (ad. es. in materia di locazione, è previsto il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore; nell’ambito del processo penale è prevista la facoltà di astensione dal deporre contro l’imputato anche per il convivente more uxorio; la legge finanziaria 2006, in ordine all’alienazione degli alloggi popolari prevede che, ove vi sia rinunzia da parte dell’assegnatario, subentri nel diritto all’acquisto anche il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni; in base alla Legge n.142/90 è concessa ai Comuni la possibilità di istituire un registro per le unioni civili), è diventato frequente il ricorso al “contratto di convivenza” per regolare i rapporti tra i conviventi, sopratutto quelli economici e patrimoniali.


Si tratta di un contratto atipico che può essere formalizzato mediante una scrittura privata -con firme autenticate da un notaio- o con atto redatto da notaio, e può disciplinare aspetti quali: la suddivisione delle spese quotidiane, l’abitazione comune, l’inventario e l’amministrazione dei beni personali, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in previsione di una ipotetica cessazione del rapporto, la delega per potersi occupare del partner in caso di malattia.


Per quanto riguarda i diritti successori, in mancanza di norme che attribuiscano diritti in tal senso al convivente superstite, ognuno dei conviventi può nominare erede l’altro mediante la redazione di uno specifico testamento, nelle forme prescritte dal codice civile.

Bibliografia:

- Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Matrimonio e unioni di fatto.
Chi paga i danni cagionati da un minore?
Acquisti personali e comunione legale.
Quesiti legali- Tradimento e separazione dei coniugi.
Rapporto nonni-nipoti.
Separazione davanti all’ufficiale di stato civile.
Limiti di età nell’adozione
E’ modificabile l’assegno di divorzio?
Solidarietà familiare: gli alimenti.
Matrimonio di minori
Separazione e casa coniugale.
Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?
Separazione per volontà unilaterale.
Gli effetti del matrimonio annullato
Pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Separazione e casa coniugale.
Separazione, aborto e consultori familiari
Il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio
Rapporto fra genitori e figli nel diritto di famiglia
Assegno di divorzio e nuova convivenza.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Obblighi dell’amministratore condominiale cessato.
Quesiti legali-Diritto di usufrutto e condominio.
Quesiti legali-Assegno per il nucleo familiare (Anf) e convivenza.
Danno autoprovocato dall’alunno.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Divisione ereditaria.
Quesiti legali-Assenza dal lavoro per malattia e visita di controllo.
Caminetto e condominio.
Quesiti legali-Locazione scaduta. Inadempienze dell’inquilino.
Ricorso al Prefetto avverso contravvenzioni stradali.
Manutenzione delle strade e risarcimento danni.
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
L’Adozione.
Pillole psicolegali - Uniti per la vita?
Quesiti legali-Videocitofono e condominio.
Quesiti legali-La “libertà’ di antenna”.
Previdenza: condanna alle spese.
Smarrimento del vaglia postale.
Centrali rischi private e protezione dei dati personali.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione