Il
cambiamento in senso migliorativo delle condizioni economiche dell’ex
coniuge avente diritto all’assegno di divorzio ne consente la
rivisitazione, in ordine all’ammontare, ed è l’ex coniuge
onerato a dover fornire la prova delle condizioni idonee almeno a far
presumere il miglioramento della situazione economica della persona
titolare dell’assegno.
Con
riferimento alla convivenza more uxorio dell’ex coniuge titolare
dell’assegno, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che
la determinazione dell’assegno può essere rivista quando,
secondo il prudente apprezzamento del giudice, dalla convivenza che
abbia acquisito carattere di stabilità il titolare
dell’assegno tragga benefici economici. Ciò vuol dire che
la convivenza non esclude di per sé il diritto dell’ex
coniuge all’assegno di divorzio, ma può influire sulla
determinazione dell’entità di quest’ultimo.
Infatti,
eventuali benefici che migliorino le condizioni economiche
dell’avente diritto all’assegno, per il contributo al suo
mantenimento da parte del convivente, hanno pur sempre natura
precaria. Diverso è il caso del nuovo matrimonio contratto
dall’ex coniuge che, proprio per le garanzie che offre sotto il
profilo degli obblighi patrimoniali, fa perdere il diritto
all’assegno ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio (Legge
n.898/1970).
Tale
orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 18593/2008, che ha rigettato
il ricorso di un ex marito contro la sentenza che ribadiva l’obbligo
dello stesso di versare l’assegno divorziale all’ex moglie, pur
avendo, la stessa, instaurato un rapporto di convivenza con un altro
uomo, il quale percepiva una modesta pensione di invalidità.
Nel caso esaminato i giudici hanno ritenuto mancanti i
benefici economici asseriti derivanti dalla convivenza in
considerazione del fatto che il convivente invalido della titolare
dell’assegno riceveva un «modestissimo reddito da pensione
di poco più di 1 milione delle vecchie lire».
Erminia
Acri-Avvocato
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