L’assegno
di divorzio viene concesso solo se l’ex coniuge
beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità
di fatto di procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione
delle condizioni economiche e personali dei coniugi, della causa del
divorzio e della durata del matrimonio. Tuttavia, esso è
soggetto a modificazione, mediante il procedimento cosiddetto di
“revisione”, qualora
vi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei
redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali
da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione
dell’assegno. Ne consegue che, ad esempio, un cambiamento vantaggioso
dovuto allo sviluppo della carriera lavorativa dell’ex coniuge tenuto
al pagamento dell’assegno, è sufficiente per la richiesta di
aumento dell’importo del suddetto assegno da parte del
beneficiario.
Ma
quando il miglioramento delle condizioni economiche riguarda l’ex
coniuge beneficiario è automatica la riduzione o soppressione
dell’assegno di divorzio?
In
una sentenza, riguardante il caso di una donna che si
era vista sopprimere il diritto all’assegno in ragione di alcuni beni
immobili acquistati a titolo ereditario, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che la natura dei "giustificati
motivi" che legittimano la revisione delle disposizioni
sull’assegno di divorzio deve essere individuata tenendo conto della
“funzione assistenziale propria del contributo di cui si
discute, volto ad assicurare all’ex coniuge, che risulti privo di
mezzi adeguati e non sia in grado dì procurarseli per ragioni
oggettive, il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla
base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed
in proporzione alle sostanze dell’obbligato”. Per
"giustificati motivi" di revisione devono intendersi i
mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex
coniugi, che abbiano oggettivamente alterato l’equilibrio determinato
al momento della pronuncia di divorzio; quindi, il giudice
non
può limitarsi a considerare isolatamente il miglioramento
delle condizioni economiche del beneficiario, riconoscendo ad esso
“una valenza automaticamente estintiva della solidarietà
postconiugale”, ma deve accertare se il titolare
dell’assegno abbia acquistato la disponibilità di "mezzi
adeguati", coiè “ idonei a renderlo
autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera
dell’obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio”(sentenza
23.08.2006 n° 18367).
Sulla
base di tali considerazioni, la Corte, nel caso esaminato, ha accolto
il ricorso proposto dall’ex moglie per l’automatismo
adottato dai
giudici di merito nella procedura di revisione, senza una verifica,
in concreto, delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi
con riferimento all’epoca della pronuncia di divorzio ed a quella
della domanda di revisione.
Bibliografia:
-
Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6°
ed., Padova, 2014
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
|