HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK Venerdi 2 Maggio 2025
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Assegnazione casa coniugale e separazione dei coniugi.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

2 dicembre 2008



A chi spetta dopo la riforma del 2006?



La normativa precedente alla riforma introdotta con la legge n.54/2006 prevedeva che, in caso di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare, se vi erano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spettasse di preferenza e ove possibile al coniuge affidatario dei figli medesimi, mentre, in assenza di figli, si era posto il problema di stabilire se essa potesse essere utilizzata come strumento per per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole, ma la Cassazione aveva più volte affermato – e continua ad essere ferma sullo stesso orientamento anche in pronunce recenti - che l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta a titolo di componente degli assegni di mantenimento allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge privo di adeguati redditi propri.


La legge n.54/2006, ha introdotto la disposizione secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.


Pertanto, rispetto alla precedente normativa, stante la nuova regola dell’affidamento condiviso, è venuto meno il principio in base al quale la casa coniugale dovesse spettare di preferenza al genitore affidatario dei figli, anche se la nuova disposizione è formulata in modo tale da far ritenere che il giudice, nell’assegnazione della casa familiare debba preferire il coniuge presso il quale i figli sono collocati prevalentemente. L’assegnazione della casa è un provvedimento che il giudice può assumere solo per tutelare l’interesse dei figli minori a permanere nell‘ambiente domestico in cui sono cresciuti.


Inoltre,
il giudice, nell’assegnare la casa a l’uno o all’altro genitore, tiene in considerazione la regolazione dei rapporti economici fra genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Quindi è da ritenere che la casa familiare debba essere attribuita al genitore economicamente più debole, anche se non proprietario o comproprietario dell’immobile, per consentire comunque ai figli di mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
Pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Assegnazione della casa coniugale e comodato.
Separazione e tradimento.
Quando il coniuge ha le mani bucate....
Conto corrente cointestato e convivenza.
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Suoceri invadenti e separazione dei coniugi
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Il coniuge affidatario dei figli non ha sempre diritto alla casa coniugale.
Nonni e nipoti
Unioni civili e regole ereditarie.
Quesiti legali-Contratti e bisogni della famiglia.
Separazione e casa coniugale.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
Quesiti legali- Tradimento e separazione dei coniugi.
Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
Nessuna scadenza per l’assegno di divorzio.
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Matrimonio di minori
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Assunzione badante.
Adempimenti per l’editoria su Internet
Contestazione verbale infrazioni stradali.
Quesiti legali- Separazione di genitori non coniugati e mantenimento figli minori.
Pillole psicolegali - La famiglia, nel terzo millennio...
Quesiti legali-Invalidità civile e rendita INAIL.
Quesiti legali- Aria condizionata e condominio.
Quesiti legali- Congedo straordinario per familiare disabile.
Quesiti legali-Danni occorsi ad autovettura finita in una buca.
Quesiti legali- Sfratti
Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
Uso aree condominiali.
Congedi parentali e adozione.
Danno cagionato da animali
Quesiti legali-I poteri dei cosiddetti vigilini.
Separazione davanti all’ufficiale di stato civile.
A proposito di intercettazioni.....
Fioriere condominiali.
Quesiti legali-Invalidità civile ed assegno mensile di assistenza.
Quesiti legali - Finanziamenti ed interessi usurari
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione