HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Rapporto nonni-nipoti.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

5 gennaio 2014



Cos'è cambiato dopo l'entrata in vigore della Legge n.54/2006?


Il concetto di famiglia si è andato trasformando da un modello di famiglia di tipo patriarcale caratterizzato da un pater familias cui era riconosciuta un’autorità sui propri discendenti, ad un modello di famiglia di tipo mononucleare - formata da padre, madre e figli - dal quale i nonni erano quasi esclusi. Allo stato attuale, però, stante la necessità dei genitori di riuscire a conciliare le esigenze lavorative e di realizzazione personale con la gestione della famiglia in senso lato, ed il gran numero di famiglie in crisi, i nonni sono tornati a svolgere un ruolo importante nell’educazione e nella crescita dei minori.


Conseguentemente, negli ultimi anni, si è registrato un ricorso sempre più frequente, da parte dei nonni, alla tutela giudiziaria per ottenere il riconoscimento del “diritto” di incontrare con abitualità i nipoti, sopratutto nelle situazioni in cui ciò è reso difficile dalla separazione tra i coniugi. In proposito la giurisprudenza, pur non riconoscendo un vero e proprio diritto dei nonni di frequentare i loro nipoti, in mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso, prima della Legge n.54/2006, si era orientata nel senso di accogliere le richieste dei nonni in considerazione dell’interesse del minore a mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonno e nipote, salvo in quei casi in cui venisse provato che da tale frequentazione derivasse un danno per lo sviluppo psicologico o fisico del minore.


La riforma introdotta con la Legge n.54/2006 ha recepito l’orientamento della giurisprudenza, stabilendo nell’articolo 155 codice civile (riformulato) che <<Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>. Pertanto, i genitori non possono vietare la frequentazione tra nonni e nipoti, a meno che non dimostrino che ciò sia pregiudizievole per l’educazione dei minori, ed il diritto dei nonni - e di tutti i parenti - a mantenere un rapporto con i nipoti trova tutela sempre se e nella misura in cui coincide con l’interesse dei figli minori ad un’armonica crescita psicologica e culturale, essendone considerato un aspetto essenziale la frequentazione dei nonni per la rilevanza dei sentimenti affettivi collegati ai più stretti vincoli di sangue.



Bibliografia:

- Minori e famiglia. Quali diritti?, di Graulich M. (cur.) Pudumai Doss J. (cur.) edito da LAS, 2012

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato



SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
A chi tocca la casa familiare?
Paternità naturale
Limiti di età nell’adozione
Quando la separazione dei coniugi è "finta"...
Convivente e pensione di reversibilit
Inadempienza di pagamento dell’assegno di mantenimento
Suoceri invadenti e separazione dei coniugi
Quesiti legali-Contratti e bisogni della famiglia.
Pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Nozze senza convivenza ed assegno di mantenimento.
Separazione e tradimento.
Solidarietà familiare: gli alimenti.
Chi paga i danni cagionati da un minore?
Assegno Nucleo Familiare e separazione.
L’eredità fa perdere il diritto all’assegno di divorzio?
Separazione e assegni familiari.
L’addebitabilità della separazione.
L’assegno di mantenimento per i coniugi a reddito minimo
Estinzione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
Convivenza insopportabile e abbandono della casa coniugale
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Assunzione badante.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
Ripetizione delle somme indebitamente percepite da invalidi civili.
Quesiti legali-Uso degli spazi comuni.
Quesiti legali-Abusi condominiali.
Psicologi Vs Counselor?
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Attenzione al ’retro’ dei cartelli stradali......
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Eccesso di velocità.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Segretezza della corrispondenza.
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
L’affaire ECM .
Contratto “preliminare” di vendita.
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Quesiti legali-Posto auto in affitto e spese passo carraio.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione