La
legge
n.53 dell’8 marzo 2000
ha introdotto una
nuova disciplina dell’astensione facoltativa della lavoratrice
o del lavoratore,
stabilendo che, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di
astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei
primi otto anni di età del bambino,
per un periodo massimo complessivo di sei
mesi.
La
madre
ed il padre possono usufruire del congedo parentale anche
contemporaneamente, però la durata massima di astensione non
può superare complessivamente il limite di 10 mesi, che si
estende fino a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
I
genitori adottivi o affidatari, aventi
diritto all’estensione del periodo di congedo parentale già
in base alla citata legge n.53, dal 4 febbraio 2008,
possono godere dei congedi di maternità e parentali allo
stesso modo dei genitori biologici, secondo
quanto stabilito dalla
legge n. 244/2007.
In
particolare:
è
consentito richiedere un congedo di 5 mesi retribuito in caso di
adozione, che, in caso di adozione internazionale, può essere
utilizzato prima che il figlio adottivo entri in Italia, e di 3 mesi
in caso di affido;
i
padri hanno diritto a fruire del congedo di paternità alle
stesse condizioni a cui spetta alla madre, nel caso in cui la madre
rinunci al congedo, anche solo parzialmente, oppure nei casi di
decesso, infermità, abbandono della madre, o di affidamento
esclusivo;
i
genitori adottivi o affidatari, al pari dei genitori biologici,
possono utilizzare il congedo parentale entro i primi otto anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente
dall’età del bambino nel momento dell’adozione o
dell’affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età.
Bibliografia:
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
|