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Quesiti legali-Mandato dell’amministratore condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

27 maggio 2007

Qual è la via più agevole per revocare il mandato?


Mi permetto di disturbarla dopo aver letto il suo articolo "Revoca dell’amministratore di condominio". Nel condominio in cui abito c’è un diffuso malcontento nei confronti dell’attuale amministratore. I motivi sono innumerevoli, primo fra tutti il fatto che egli è in carica da ben 15 anni e che almeno dal 2003 non è stato mai rieletto, né è stata convocata alcuna assemblea di condominio con all’ordine del giorno la sua rielezione. Diversi condomini hanno intrapreso azioni legali nei confronti dell’amministratore per gravi irregolarità nello svolgimento delle assemblee (es.mancato conteggio dei millesimi, mancata redazione del verbale in sede assembleare, mancato rispetto delle delibere prese dalla maggioranza dell’asseblea, etc). Tutte queste azioni legali, tuttavia, risultano essere ancora in corso ovvero si sono risolte negativamente. Per farla breve, qual è la via migliore per revocare il mandato di questo amministratore?”




Per legge, l’amministratore condominiale rimane in carica un anno, ma continua a svolgere con pienezza le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.


La nomina dell’amministratore, in considerazione dell’importanza dell’incarico che gli viene conferito, richiede un ampio consenso da parte dei condomini, in particolare, il voto favorevole di almeno metà dei condomini che rappresentino almeno la metà dei millesimi. La stessa maggioranza è prevista anche per la conferma dell’amministratore uscente e per la revoca, che può avvenire in qualsiasi momento ed indipendentemente dalle specifiche motivazioni, senza alcun indennizzo o risarcimento all’amministratore.


Oltre che dall’assemblea dei condomini, l’amministratore può inoltre essere revocato dall’autorità giudiziaria: quando, avendo ricevuto un atto di citazione o un provvedimento esulante dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea; se non ha reso conto della sua gestione per due anni; se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.


Nel caso in esame, essendo diffuso il malcontento nei confronti dell’attuale amministratore, la via più breve ed agevole per ottenerne la revoca è quella di richiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea su questo punto specifico. Tale richiesta può essere avanzata da almeno due condomini, che possiedano un sesto dei millesimi, i quali possono comunque autoconvocare l’assemblea se l’amministratore si rifiuta, o non provvede a convocarla entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.


Altra possibile soluzione - l’unica, se mancano le maggioranze richieste per la revoca da parte dell’assemblea condominiale - è quella della revoca mediante ricorso al giudice, che può essere proposto da ciascun condomino in presenza, però, di una delle situazioni sopra specificate.



Erminia Acri-Avvocato

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