“Gentilissimo
Avvocato Acri, leggendo i Suoi articoli sul sito
lastradaweb, ho trovato molto interessante quello intitolato “Il
pedone pirata”. In tale articolo, Lei cita testualmente la
pronuncia (21-10-2001), secondo cui la Corte di Cassazione ha
affermato che se il "pirata della strada" è il
pedone, l’automobilista non è responsabile
dell’accaduto, anche se lo investe sulle strisce pedonali. "Le
strisce- precisa la Corte- non impongono al conducente dell’auto
l’obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di
.stop, ma solo di moderare la velocità nell’approssimarsi
alle stesse". Le sarei particolarmente grato se potesse
indicarmi il numero e la data della sentenza, per una ricerca nelle
banche dati, in quanto non sono riuscito a reperirla.
Cordialmente, V.C.”
In
caso di sinistro che si verifichi in prossimità di un
attraversamento pedonale, la Corte di Cassazione, anche recentemente
(sentenza n.6168/13.03.2009) ha precisato che la colpa
del conducente del veicolo investitore, che si presume in base
all’articolo 2054, comma 1, codice civile, non preclude l’indagine in
ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone investito,
ravvisabile ove quest’ultimo abbia tenuto un comportamento pericoloso
ed imprudente, sicchè, accertato il concorso di colpa tra
investitore ed investito, spetta al giudice di merito individuare,
nel caso specifico, i criteri di ripartizione della colpevolezza.
Nel
caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata
nell’articolo “Il pedone pirata” (n.12751/18.10.2001) è stata esclusa la responsabilità del conducente del veicolo
nella produzione dell’incidente perchè -come risultato dalle
prove- il pedone era apparso all’improvviso ed imprevedibilmente
aveva impegnato di corsa le strisce pedonali, pertanto, il mancato
avvistamento da parte del conducente del pedone è stato
ascritto non all’automobilista, ma al pedone stesso.
Infatti,
come precisato nella medesima sentenza <<le cosiddette
"strisce pedonali" non impongono al conducente dell’auto
l’obbligo di fermarsi in ogni caso, come invece il segnale di "stop",
ma solo di moderare ulteriormente la velocità,
nell’approssimarsi alle stesse, di accertarsi dell’esistenza nei
pressi di un pedone e di arrestarsi solo se è avvistato un
pedone che si accinge ad attraversarle ovvero che le stia già attraversando. Quindi l’obbligo di arresto del veicolo, in prossimità
degli attraversamenti pedonali, è strettamente connesso
all’avvistamento di un pedone, che tenga un comportamento che in
qualche modo lasci presumere che stia per avvalersi delle strisce
pedonali per l’attraversamento. Qualora detto preventivo accertamento
non sia possibile, perché l’accesso alle strisce pedonali è
coperto da ostacoli (quali ad esempio altre auto parcheggiate,
cartelloni pubblicitari o fermate di autobus), la velocità,
che già deve essere moderata per il solo fatto della presenza
della zona di attraversamento pedonale, deve ulteriormente essere
ridotta, non essendo assolutamente imprevedibile che, dietro
quell’ostacolo visivo, possa esservi un pedone, che si accinga ad
attraversare la strada.....>>.
Erminia
Acri-Avvocato
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