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Assegno di maternità
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 novembre 2002

Sapevate che alle mamme spetta un aiuto economico nei primi mesi dopo la nascita del figlio? Vediamo quali sono i requisiti.


L’assegno di maternità è un contributo economico, introdotto dalla legge n.448/99, da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.

Può essere richiesto:

  • dalle mamme cittadine italiane residenti ed anche dalle madri cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 (soggiornanti in Italia da almeno 5 anni e con carta di soggiorno a scadenza indeterminata), a condizione che non beneficino di un trattamento previdenziale di maternità; ma chi percepisce un trattamento previdenziale per la maternità inferiore all’importo massimo dell’assegno e si trova nelle condizioni economiche previste ha diritto alla differenza tra l’importo stesso ed il trattamento previdenziale percepito.

    E’ necessario, altresì, che la richiedente faccia parte di un nucleo familiare (tre persone) con una situazione economica, calcolata in base all’indicatore di situazione economica (ISE), che rientri nel limite di €27.644,94, per l’anno 2002, se il nucleo familiare è composto da tre persone; se il nucleo familiare ha più componenti la soglia relativa alla situazione economica è stabilita sulla base del numero dei componenti e può quindi superare il predetto importo (per nucleo familiare si intendono tutti coloro che sono inseriti nello stesso Stato di Famiglia);

  • dai padri nei seguenti casi:

    - in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, purchè la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui, sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;

    - in caso di decesso della madre del neonato.

    E ’ necessario che il padre, al momento della nascita del figlio, sia cittadino italiano e residente in Italia o cittadino di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno al momento della domanda (sulla carta di soggiorno del padre devono essere riportati anche i dati del bambino).

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia, compilando l’apposito modulo che si ritira presso gli uffici dei Comuni, cui va allegata la dichiarazione sostitutiva della situazione economica, che è una dichiarazione con cui si documenta tutta la situazione economica del nucleo familiare (composizione, redditi, beni mobili e immobili), da non confondere con la dichiarazione dei redditi.

L’assegno, per l’anno 2002, ha un importo massimo di Euro 265,20 (L. 513.500) mensili per cinque mensilità, perciò complessivamente Euro 1.326,00. E’ concesso dal Comune e viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione.

Contro il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Erminia Acri-Avvocato

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