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Adozione: un percorso avventuroso
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 aprile 2002

Qualche informazione sull'iter procedurale dell'adozione, spesso intrapreso sull'onda del desiderio di un figlio, senza sufficiente conoscenza dei problemi giuridici e psicologici cui si va incontro.


 

Talvolta si perviene alla determinazione di voler adottare un bambino spinti dal bisogno di avere un figlio, ma senza un’adeguata informazione sulle procedure e sui problemi umani e psicologici cui si va incontro, col rischio di caricarsi di frustrazioni e di non vedere soddisfatto il proprio desiderio di genitorialità.

La prima cosa da tenere presente è che la normativa in tema di adozione dei minori non ha come scopo principale quello di fornire un figlio ad una coppia, bensì quello di realizzare l’interesse del minore all’inserimento in una famiglia che sia il più possibile vicina a quella che sarebbe potuta essere la sua famiglia naturale. Da qui la previsione di un complesso iter procedimentale diretto ad accertare l’idoneità dei coniugi ad adottare.

Bisogna, altresì, considerare i problemi umani e psicologici che si dovranno affrontare in quest’esperienza. Infatti, se occorre essere preparati e consapevoli di fronte ai cambiamenti che comporta nella propria vita la scelta avere un figlio, la decisione di adottare un bambino ha qualche implicazione in più, tra cui non ultimi i pregiudizi sociali.

L’adozione è consentita ai coniugi sposati da almeno 3 anni e non separati neppure di fatto oppure dai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni.

La coppia può scegliere tra adozione nazionale ed adozione internazionale. Con la prima si può ottenere in adozione un bambino cittadino italiano - a prescindere dalla razza - , con la seconda un bambino straniero.

Nel caso dell’adozione nazionale i coniugi devono presentare al Tribunale dei Minorenni apposita domanda con cui si dichiarano disponibili all’adozione.

Dopo l’inoltro della domanda, che può essere presenta a più Tribunali, inizia la fase ‘istruttoria’, in cui la coppia è sottoposta ad esame da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali del luogo di residenza dei coniugi - qui c’è solo da sperare di trovare degli operatori corretti che sappiano valutare adeguatamente la situazione della famiglia -.

Quest’indagine, che ha lo scopo di valutare l’attitudine della coppia ad educare un figlio, le motivazioni dell’aspirazione all’adozione, nonché la salute, la situazione economica, l’ambiente familiare, si conclude con l’invio del materiale raccolto (certificati, esiti degli esami clinici e relazione psicosociale) al Tribunale per i Minorenni. Da questo momento inizia, da parte dei giudici, la comparazione della coppia con le altre aventi la medesima aspettativa, e da parte dei coniugi un’attesa piuttosto lunga nella speranza di vedersi affidare un minore. In questo periodo la coppia può solo chiedere informazioni sullo stato del procedimento al Tribunale per i minori o ai servizi sociali.

La procedura può concludersi con l’affidamento preadottivo del minore, durante il quale la famiglia è sottoposta a vigilanza da parte del Tribunale tramite il giudice tutelare ed i servizi sociali. Al termine di questo periodo il Tribunale pronuncia l’adozione del minore se la ritiene conveniente nell’interesse del minore stesso. Però, può succedere - anche a questo occorre essere preparati - che la domanda, che dura tre anni, ma può essere ripresentata, decada senza avere ottenuto l’abbinamento ad un bambino. Questo capita sia perché altre coppie sono state valutate più idonee all’adozione sia perché il rapporto tra bambini abbandonati e coniugi aspiranti all’adozione è di circa 1 su 20, per cui per ogni bambino da adottare ci sono 20 coppie disponibili.

Comunque, se la domanda di adozione nazionale rischia di rimanere inevasa perché sono pochi i bambini adottabili rispetto alle coppie richiedenti, sono molti di più i bambini stranieri in stato di abbandono. Pertanto, conviene prendere in considerazione anche l’adozione internazionale, che richiede la presentazione di una domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza di almeno uno dei coniugi, diretta ad ottenere la dichiarazione di idoneità ad adottare il minore.

Anche in questo caso la coppia è sottoposta ad indagine da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali, che si conclude con l’inoltro di apposita relazione al Tribunale dei Minorenni.

Se la valutazione è positiva, il Tribunale, con decreto, dichiara l’idoneità, e la coppia può rivolgersi ad un’associazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Sociali ed abilitata a far realizzare adozioni presso uno Stato straniero. Se la valutazione è negativa può essere presentato ricorso in Corte d’Appello, che, in caso di accoglimento, dichiara, con sentenza, l’idoneità all’adozione.

Tuttavia, appare opportuno affrontare il mondo dell’adozione con adeguata informazione e preparazione, magari rivolgendosi ad associazioni che si occupano di adozioni, ai servizi sociali, al Tribunale dei Minori, o comunque ad esperti del settore.

Erminia Acri (Avvocato)

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