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Ancora nuove sull’assegno di mantenimento.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 gennaio 2004

Se l'ex moglie lavora in nero....l'assegno si riduce.


In sede di separazione personale dei coniugi, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto al mantenimento, a condizione che:

- non abbia adeguati redditi propri, cioè redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio,

- vi sia disparità economica tra marito e moglie.

Il presupposto della mancanza di redditi propri adeguati, come precisato dai giudici, non deve essere valutato in relazione alla titolarità, da parte del richiedente, di adeguati redditi propri, ma in base all’effettiva capacità di produrre un guadagno.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19042 del 12 dicembre 2003, ha confermato la sentenza dei giudici di merito che aveva ridotto l’assegno a carico di un professore universitario di Roma a favore della ex moglie che lavorava in nero, come commessa, presso un negozio di abbigliamento. Ciò perché l’attività lavorativa del coniuge, seppure non formalizzata in un rapporto di lavoro dipendente, quindi in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e, perciò, della capacità di guadagno dello stesso.

Nel caso di specie è stato comunque confermato il diritto della donna a percepire un contributo di mantenimento da parte del marito, ancorché ridotto nell’ammontare, in considerazione dal fatto che il guadagno che la stessa può ricavare svolgendo l’attività di commessa non è sufficiente a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Erminia Acri-Avvocato

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