HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Vendita di beni mobili e comunione legale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 settembre 2018

Occorre il consenso dell'altro coniuge per vendere i beni mobili in comunione?



La comunione legale dei beni tra coniugi non è una comunione ’per quote’ in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, ma una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione di estranei.

Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l’inconcepibile effetto di far entrare nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4033 del 19 marzo 2003, in cui si precisa che mentre per i beni immobili e per quelli mobili registrati occorre il consenso dell’altro coniuge per la validità dell’atto di disposizione, per ciò che concerne gli atti di disposizione su tutti gli altri beni diversi, la legge pone soltanto a carico del coniuge che ha effettuato l’atto in questione l’obbligo di ricostituire, su richiesta dell’altro coniuge, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, ove ciò non sia possibile, di pagare l’equivalente del bene.

Pertanto, gli atti di disposizione di beni diversi da quelli immobili e mobili registrati, possono essere compiuti senza il consenso dell’altro coniuge, considerato che la minore rilevanza economica di tali beni costituirebbe soltanto un intralcio alla normale gestione delle attività economiche della famiglia, salvo l’obbligo, all’interno del rapporto coniugale, di ricostituire in via specifica o per equivalente la comunione.

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Separazione e casa coniugale.
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Separazione davanti all’ufficiale di stato civile.
L’assegno di mantenimento per i coniugi a reddito minimo
Affido condiviso e vacanze di Natale.
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
Separazione e assegni familiari.
Limiti di età nell’adozione
L’ adottato ha il diritto di conoscere le sue origini?
Estinzione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
Matrimonio di minori
Chi paga i danni cagionati da un minore?
Congedi parentali e adozione.
Assegno di maternità
Rapporto fra genitori e figli nel diritto di famiglia
Il convivente superstite ed il contratto di locazione
Separazione e casa coniugale.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
DELLO STESSO AUTORE
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Quesiti legali-Quale compenso per l’amministratore di condominio?
La patente di guida vale come documento di riconoscimento.
Congedi parentali e adozione.
Quesiti legali-Autocertificazione.
Il coniuge affidatario dei figli non ha sempre diritto alla casa coniugale.
Accertamento violazioni dei limiti di velocità.
Quesiti legali-Assegno di mantenimento per i figli.
Quesiti legali-Disservizi Telecom.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Uso del cellulare in auto
Quesiti legali-Estinzione assegno divorzile.
Pillole psicolegali - Questo matrimonio non s’ha da fare!
Quesiti legali- Passo carrabile e divieto di sosta
Quesiti legali-Rimborso spese carburante.
Pillole psicolegali: ...e non vissero felici e contenti!
Praticanti avvocati.
Separazione e casa coniugale.
Autovelox ed obbligo di informazione agli automobilisti.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione