"Salve
avvocato Acri, ho un quesito da porle. Io e il mio compagno ci stiamo
separando, con disaccordo su tutto, tranne che sul fatto che nostro
figlio di 8 anni resti a vivere con me, nella casa che è di
mia proprietà. Mi può chiarire se, pur non essendo
sposati, posso chiedere un assegno di mantenimento per mio figlio –
il mio compagno dice di no- e a quale giudice rivolgermi? Grazie.
Distinti saluti. P. C.”
I
genitori non sposati, nei confronti dei figli naturali riconosciuti,
assumono tutti
i doveri e tutti i diritti previsti dalla legge nei confronti dei
figli legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio (art.
261 codice civile). Pertanto, entrambi i genitori hanno l’obbligo di
mantenere,
istruire ed educare i figli naturali,
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli (art. 147 codice civile).
Nel
caso di cessazione del rapporto di convivenza, in mancanza di accordo
tra i genitori sulla misura e sul modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento
del figlio, la domanda giudiziale di un genitore naturale volta alla
condanna dell’altro alla corresponsione di un assegno di mantenimento
per il figlio deve essere proposta davanti al Tribunale Ordinario,
competente a decidere ove si tratti solo di provvedimenti su
questioni economiche, mentre ove la domanda abbia ad oggetto anche
l’istanza di affidamento è competente a decidere il Tribunale
per i minorenni, come precisato dalla Corte Costituzionale con
ordinanza n.8362/07 e con sentenza n.82/2010.
Erminia
Acri-Avvocato
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