“Salve,
sono un lavoratore dipendente pubblico. Il mio quesito: mia moglie,
casalinga, potrà avere la pensione sociale? In caso
affermativo, a quali condizioni? Grazie. Saluti O. L.”
La
pensione sociale, istituita dall’ art. 26 della Legge
n.153/1969, è stata introdotta come sussidio dello Stato a
vantaggio dei cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere. Si tratta di
una prestazione assistenziale (irreversibile), che non richiede
requisiti di assicurazione e contribuzione, ed è erogata a
coloro che hanno presentato domanda ed hanno maturato i requisiti
entro
il 31.12.1995.
Dal
1° gennaio 1996, l’assegno sociale, istituito dall’art.3,
comma 6, della Legge n.335/1995, ha sostituito la pensione sociale.
Pertanto, chi ha maturato i requisiti o ha presentato domanda dal
1.1.1996 in poi ha diritto all’assegno sociale. Requisiti per
ottenerlo sono:
la
cittadinanza italiana
la
residenza effettiva ed abituale in Italia
il
compimento del 65° anno di età
particolari
condizioni reddituali personali e del coniuge (in relazione
all’entità del reddito personale e dell’eventuale
reddito cumulato, l’assegno sociale può essere
corrisposto in misura intera o ridotta).
Erminia
Acri-Avvocato
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