HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Quesiti legali- Una multa va sempre pagata?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

16 marzo 2003

Rispondiamo ad un quesito che tanti automobilisti si pongono di fronte alla richiesta di pagamento di contravvenzioni per violazioni del codice della strada.


 

Ho ricevuto una multa che ritengo infondata: posso evitare di pagarla?

Lettera firmata

 

Pagare le multe è un dovere, ma è giusto e consentito opporsi e presentare ricorso, se si ritengono sussistenti elementi per una contestazione.

Innanzitutto occorre tenere presente che l’infrazione deve essere contestata direttamente all’interessato oppure, qualora ciò non sia possibile, notificata entro 150 giorni dall’accertamento.

Quando l’infrazione viene contestata immediatamente o notificata nel termine suddetto e si ritiene dovuto il pagamento, non si può pagare la contravvenzione direttamente agli agenti accertatori, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o presso l’autorità che l’ha emessa (Vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri ecc), entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Se si provvede entro questo termine, si è ammessi a pagare in misura ridotta, cioè una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

E’ opportuno conservare per almeno 5 anni la ricevuta che prova l’avvenuto pagamento, perché la multa si prescrive in 5 anni. Ciò vuol dire che trascorso tale termine il pagamento non è più esigibile.

Alla contravvenzione ci si può opporre quando vi siano elementi di contestazione, come, ad es., la mancata contestazione personale dell’infrazione, la mancata notifica del verbale di accertamento entro 150 giorni dall’infrazione, la prescrizione della contravvenzione per il decorso di 5 anni dalla data della violazione, la circostanza che la vettura che non era di proprietà del presunto contravventore o che era stata rubata, o per altre motivazioni da valutare caso per caso.

I mezzi per proporre opposizione sono i seguenti:

- il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata notificata la contravvenzione, qualora non sia già stato effettuato il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

- il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, da proporre entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

(Per maggiori informazioni si può consultare l’articolo ‘Cartelle pazze’ -settore legale -)

Erminia Acri (Avvocato)

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Quesiti legali-Tutela antinfortunistica insegnanti.
Quesiti legali-Persone con disabilità e parcheggio in area condominiale.
Quesiti legali- Se i genitori non possono mantenere i figli......
Quesiti legali-Occupazione dell’immobile locato dopo la scadenza del contratto.
Quesiti legali-Come faccio a sposarmi?
Quesiti legali-Disdetta locazione.
Quesiti legali - Cambio di abitazione o di residenza.
Quesiti legali-Locazione scaduta. Inadempienze dell’inquilino.
Quesiti legali-Assistenza a disabile e priorità nella scelta della sede di lavoro.
Quesiti legali- Invalidità civile e attività lavorativa.
Quesiti legali-Assegni familiari per i figli e affidamento condiviso.
Impressioni di un lettore
Quesiti legali- Caduta di calcinacci dal cornicione.
Quesiti legali - ICI e terreni edificabili.
Quesiti legali-Ristrutturazione aziendale e licenziamenti.
Quesiti legali-Somme percepite in più sullo stipendio da un’insegnante.
Quesiti legali-Come intestare immobili a figli minorenni.
Quesiti legali-Accesso ai verbali di un concorso pubblico.
Quesiti legali - Spese riscaldamento centralizzato.
Adempimenti fiscali e condominio.
DELLO STESSO AUTORE
Eccesso di velocità.
Quesiti legali-Barriere architettoniche nei condomini.
Quesiti legali-Rimborso spese carburante.
Quesiti legali-Assenza dal lavoro per malattia e privacy.
Incidenti stradali e risarcimento danni al trasportato.
Quesiti legali- Quando le immissioni sono moleste......
Videosorveglianza nei condomini.
Contestazione verbale infrazioni stradali.
Quesiti legali-Assegnazione casa coniugale e spese condominiali.
Separazione dei coniugi e assegno di mantenimento.
Assegnazione della casa coniugale e comodato.
Quesiti legali- Contratti di manutenzione ascensore di lunga durata.
Quesiti legali-Locazione e sicurezza degli impianti.
Niente "cauzione" per contestare una contravvenzione stradale.
Azienda pubblica e bisogni umani.
Quesiti legali-A proposito di parcheggi.....
Chiarimenti sulla "patente a punti".
Requisiti reddituali per la pensione di inabilità.
Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?
Deroghe ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione