"Buonasera,
ho letto alcuni suoi articoli sull’affidamento dei figli in caso di
separazione dei coniugi. Mi trovo in una situazione un po’ difficile:
dopo circa 10 anni di convivenza il mio compagno ha deciso di
andarsene. Io non ho un lavoro né redditi. Abbiamo una figlia
di 7 anni, che vorrei tenere io, a casa dei miei genitori, disposti a
darmi una mano. Poiché con il mio ex non c’è accordo,
mi può spiegare chi decide, visto che non siamo sposati, e se
posso chiedere un assegno di mantenimento per me. Grazie. Distinti
saluti. T. C.”
Secondo
la nostra legislazione, il riconoscimento del figlio naturale
comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti
i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli
legittimi, ossia nati in costanza di matrimonio (art.
261 codice civile).
Entrambi
i genitori, quindi, hanno l’obbligo di mantenere,
istruire ed educare i figli naturali,
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli (art. 147 codice civile).
Nel
caso di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, per
volontà di uno o di entrambi i conviventi, le controversie tra
genitori naturali circa l’affidamento di figli minori e le modalità di esercizio della potestà genitoriale, nonché circa il
mantenimento dei minori stessi, sono attribuite al tribunale per i
minorenni.
Non
spetta, invece, alcun contributo economico per il mantenimento a
carico dell’ex convivente.
Erminia
Acri-Avvocato
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