Quesiti legali- Una multa va sempre pagata?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

16 marzo 2003

Rispondiamo ad un quesito che tanti automobilisti si pongono di fronte alla richiesta di pagamento di contravvenzioni per violazioni del codice della strada.


 

Ho ricevuto una multa che ritengo infondata: posso evitare di pagarla?

Lettera firmata

 

Pagare le multe è un dovere, ma è giusto e consentito opporsi e presentare ricorso, se si ritengono sussistenti elementi per una contestazione.

Innanzitutto occorre tenere presente che l’infrazione deve essere contestata direttamente all’interessato oppure, qualora ciò non sia possibile, notificata entro 150 giorni dall’accertamento.

Quando l’infrazione viene contestata immediatamente o notificata nel termine suddetto e si ritiene dovuto il pagamento, non si può pagare la contravvenzione direttamente agli agenti accertatori, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o presso l’autorità che l’ha emessa (Vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri ecc), entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Se si provvede entro questo termine, si è ammessi a pagare in misura ridotta, cioè una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

E’ opportuno conservare per almeno 5 anni la ricevuta che prova l’avvenuto pagamento, perché la multa si prescrive in 5 anni. Ciò vuol dire che trascorso tale termine il pagamento non è più esigibile.

Alla contravvenzione ci si può opporre quando vi siano elementi di contestazione, come, ad es., la mancata contestazione personale dell’infrazione, la mancata notifica del verbale di accertamento entro 150 giorni dall’infrazione, la prescrizione della contravvenzione per il decorso di 5 anni dalla data della violazione, la circostanza che la vettura che non era di proprietà del presunto contravventore o che era stata rubata, o per altre motivazioni da valutare caso per caso.

I mezzi per proporre opposizione sono i seguenti:

- il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata notificata la contravvenzione, qualora non sia già stato effettuato il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

- il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, da proporre entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

(Per maggiori informazioni si può consultare l’articolo ‘Cartelle pazze’ -settore legale -)

Erminia Acri (Avvocato)

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