"Salve
avvocato, sono socio accomandatario di una sas che ora è in
fallimento. Io a cosa vado incontro? Cosa succederà dei miei beni
personali (anche immobili)? Attendo con ansia la sua risposta.
Grazie. C. S.”
La
società in accomandita semplice
(s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
accomandanti e accomandatari. I
soci
accomandanti
rispondono delle obbligazioni contratte dalla società solo per la
quota conferita. Quindi, in caso di fallimento, non rischiano che la
perdita del valore della quota conferita ai sensi dell’art. 2313
c.c. A fronte del beneficio della limitazione della responsabilità
essi non possono compiere atti di amministrazione nè trattare o
concludere affari in nome della società, se non in virtù di procura
speciale per singoli affari.
I
soci
accomandatari
rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni
sociali, e a loro spettano l’amministrazione e la rappresentanza
della società.
Con
la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone
vengono altresì dichiarati falliti i soci illimitatamente
responsabili. Pertanto, il fallimento di una società in accomandita
semplice è causa del fallimento di tutti i soci accomandatari (anche
dei soci accomandanti solo se questi ultimi abbiano compiuto atti di
immissione nell’amministrazione della società o che abbiano
consentito che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale),
che hanno una responsabilità personale illimitata e sussidiaria per
i debiti della società.
Erminia
Acri-Avvocato
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