“Salve
avvocato, ho 49 anni, lavoro come commessa in un negozio di
abbigliamento e convivo, da 10 anni, col mio compagno, diventato
gravemente disabile. Per assisterlo, potrei usufruire dei congedo
straordinario di due anni?”
Il
congedo straordinario di due anni, in base alla disciplina di cui
all’art. 42 D. lgs n. 151/2001,
può
essere chiesto, secondo il seguente ordine di priorità: dal
coniuge convivente della persona con disabilità grave, dal
padre o dalla madre, da uno dei figli conviventi, da uno dei fratelli
o sorelle conviventi, da parente o affine entro il terzo grado
convivente. Solo in mancanza del parente precedente nel suddetto
ordine, ne può usufruire il successivo.
Il
lavoratore che fruisce del congedo biennale percepisce
un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferimento
esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo
di congedo non è valutabile ai fini trattamento di fine
rapporto né produce
effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima
mensilità.
La
riforma introdotta dalla Legge 76/2016 “Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”, all’art. 1 co.36, ha definito la
“convivenza di fatto” come segue: “per
convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità
o adozione, da matrimonio o da unione civile”. La
convivenza di fatto, viene accertata attraverso la dichiarazione
anagrafica.
Rispetto
al quesito posto, mentre il lavoratore legato da unione civile
che presta assistenza all’altra parte, può usufruire sia
dei permessi ex L. 104/92 che del congedo straordinario di cui al
D.Lgs. 151/2001 con astensione lavorativa fino a due anni (anche
frazionabili), il convivente di fatto, di cui alla legge n. 76/ 2016,
che presti assistenza all’altro convivente, può fruire
solo dei permessi di cui alla legge n. 104/92 (a seguito
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 213/2016
in relazione al comma 3 dell’art. 33 L. 104/92 nella parte in
cui non include il convivente tra i soggetti destinatari del
permesso retribuito), ma non anche del congedo straordinario.
Erminia
Acri-Avvocato
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