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Quesiti legali- Licenziamento di colf e badanti.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

17 ottobre 2009



Occorrono una giusta causa o un giustificato motivo?




E’ possibile licenziare le colf o le badanti senza motivo? Occorre dare un preavviso? Grazie.”


Il datore di lavoro può licenziare una colf o badante senza dover fornire una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, anche per una scelta discrezionale o di opportunità. Però al lavoratore spetta comunque il preavviso.

In particolare, il Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 13 febbraio 2007 Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011, all’art. 38 (Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso) stabilisce:

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:

30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
60 giorni di calendario per anzianità superiore.......


Ove il datore di lavoro non dia il preavviso, è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso, salvo che abbiano determinato il licenziamento mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Inoltre, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato secondo la legge 29 maggio 1982, n. 297.



Erminia Acri-Avvocato

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