“Può
dirmi se c’è un limite di tempo entro cui presentare in banca
un assegno bancario per depositarlo sul proprio conto corrente oppure per
incassarlo?”
L’assegno
bancario è pagabile a vista e, secondo il Regio Decreto
21/12/1933 n.1736, deve essere presentato in banca per il pagamento
entro i seguenti termini dalla data di emissione:
-
8 giorni, se e’ pagabile nello stesso comune in cui è stato
emesso
-
15 giorni, se è pagabile in un comune diverso
-
20 giorni, se è pagabile in una nazione diversa ma nello
stesso continente di emissione
-
60 giorni, se è pagabile in una nazione di diverso continente.
La
scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al
pagamento, però, ai sensi dell’art. 35 del citato Regio
Decreto, colui che ha emesso l’assegno può disporre la revoca
dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di
presentazione, e non si potrà procedere al protesto in quanto
oltrepassati i termini di presentazione all’incasso.
Comunque,
anche in caso di revoca dell’ordine di pagamento, il portatore può
sempre e comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento, nel termine di prescrizione di sei mesi dal termine di
presentazione all’incasso, che è interrotto da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento.
Trascorso
il suddetto termine di prescrizione di 6 mesi, l’assegno, privo di
valore cartolare, può essere fatto valere dal prenditore come
prova documentale del suo credito, derivante dal rapporto
fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno.
Erminia
Acri-Avvocato
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