“Buonasera
Avvocato. Mi chiamo M. B. e le scrivo per sapere se l ’amministratore
mi può proibire di installare l’antenna parabolica sul tetto
del condominio a mie spese (non mi è possibile metterla sul
mio terrazzo in quanto non riceve il segnale) dicendo che il tetto
essendo condominiale deve esserci il consenso da parte di tutti i
condomini, che il tetto essendo in eternit può essere rovinato
dall’installatore e causare danni importanti. Mi posso appellare
all’articolo 21 della costituzione? Ringrazio per una sua risposta in
merito. M.B.”
La
“libertà’ di antenna” è tutelata
nell’art.21 della Costituzione, che garantisce la libertà’ di
manifestazione del pensiero “con ogni mezzo di diffusione”.
Pertanto,
come confermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, il
singolo condomino può installare un’antenna parabolica
autonoma anche se l’edificio dispone già’ di un’antenna
centralizzata, senza necessità di autorizzazione da parte
dell’assemblea condominiale, salvo divieto di regolamento
comunale e salvo eventuali disposizioni del regolamento condominiale
o delibere assembleari che gestiscano il diritto di antenna, ad es.
stabilendone l’installazione sul tetto e non sui balconi.
Tuttavia,
il condominio può impedire l’installazione dell’antenna
da parte del singolo condomino se ciò reca pregiudizio alla
stabilita’ o alla sicurezza dell’edificio, oppure se rovina il decoro
architettonico della facciata.
Erminia
Acri-Avvocato
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