“Gentile
Avv. Erminia, mi scuso se la disturbo ma ho trovato sul sito
“lastradaweb.it” una domanda simile alla mia che vorrei porle.
Cosa
bisogna fare per riconoscere come figlio un bambino nato da un
precedente matrimonio? La persona interessata convive con una donna
vedova che ha un figlio avuto dal precedente matrimonio. Il bambino ha 9
anni. Con il riconoscimento il bambino prende il cognome del nuovo
papà? Grazie mille e mi scuso nuovamente del disturbo. D.”
Al
caso in questione è applicabile l’art. 44 della Legge
n.184/83, che disciplina l’adozione in casi
particolari, prevedendo la possibilità di adozione del figlio avuto precedentemente dal proprio coniuge, in considerazione del fatto che il richiedente (nell’ipotesi specifica, il coniuge di
una donna vedova che ha contratto nuovo matrimonio) svolge, in concreto, il ruolo di genitore.
La
domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo
in cui risiede il minore; la procedura richiede che sia prestato il
consenso anche dell’adottato, ossia del minore, se abbia
compiuto i 14 anni di età. Ove il minore sia di età inferiore ma abbia compito i 12 anni, lo stesso deve essere sentito
e, se di età inferiore a 12 anni, si procede all’audizione in considerazione della sua capacità di discernimento.
Se
l’istanza è accolta, la sentenza, divenuta definitiva, viene
trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile per essere annotata
sull’atto di nascita del minore, che assume il cognome
dell’adottante ed antepone tale cognome al proprio cognome di
origine.
Erminia
Acri-Avvocato
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