Il Codice Civile prevede che, al momento della separazione dei coniugi, l’abitazione della casa ove si č svolta la vita della famiglia spetti di preferenza, e se possibile, al genitore al quale vengono affidati i figli.
Poche volte l’assegnazione della casa coniugale viene disposta come vantaggio economico a favore di uno dei coniugi, in quanto lo scopo principale perseguito dal Legislatore, come precisato dai giudici, č rappresentato dalla conservazione per i figli dell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini nelle quali si esprime e si articola la vita familiare.
Peraltro, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi comprende, in funzione della tutela dei figli minori, non solo l’immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, esclusi i beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa.
Non si considerano, invece, case familiari quelle site nelle localitą di villeggiatura o quelle usate per soggiorni temporanei e legati ad esigenze stagionali, per mancanza della permanenza’ che corrisponde alle esigenze dell’abitazione.
(Per maggiori spiegazioni si rinvia all’articolo "A chi tocca la casa familiare?" -settore legale-).
Erminia Acri-Avvocato