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Condomini consumatori.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

17 dicembre 2006

I condomini possono avviare le proprie liti giudiziarie nel luogo dove ha sede il condominio.


Il nostro legislatore ha predisposto una serie di norme che tutelano il consumatore, in particolare vietando le cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

I contratti di riferimento sono quelli che hanno ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi; le parti del contratto sono: il consumatore ed il professionista.

Il consumatore è la persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto sopra descritto.

Tra le clausole che si presumono vessatorie rientrano quelle che stabiliscono come sede delle controversie giudiziarie un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis comma 3 , n. 19 cod.civ.). Sull’interpretazione di questa disposizione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n.14669/2003), chiarendo che essa va intesa nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, è competente per territorio esclusivamente il giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore; sicché è da ritenere vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località, anche se si tratti di uno dei fori già previsti dal codice di procedura civile.

Tale norma, come precisato dalla Corte, avendo natura processuale, si applica alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati in epoca precedente.

Pertanto, grazie a questa importante sentenza, i condomini, i quali hanno lo status di consumatori, potranno avviare le proprie battaglie giudiziarie davanti al giudice del luogo dove ha sede il condominio, evitando i costi eccessivi che comportava il dover instaurare un giudizio lontano dalla propria città.


Erminia Acri-Avvocato

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