HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Condomini consumatori.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

17 dicembre 2006

I condomini possono avviare le proprie liti giudiziarie nel luogo dove ha sede il condominio.


Il nostro legislatore ha predisposto una serie di norme che tutelano il consumatore, in particolare vietando le cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

I contratti di riferimento sono quelli che hanno ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi; le parti del contratto sono: il consumatore ed il professionista.

Il consumatore è la persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto sopra descritto.

Tra le clausole che si presumono vessatorie rientrano quelle che stabiliscono come sede delle controversie giudiziarie un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis comma 3 , n. 19 cod.civ.). Sull’interpretazione di questa disposizione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n.14669/2003), chiarendo che essa va intesa nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, è competente per territorio esclusivamente il giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore; sicché è da ritenere vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località, anche se si tratti di uno dei fori già previsti dal codice di procedura civile.

Tale norma, come precisato dalla Corte, avendo natura processuale, si applica alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati in epoca precedente.

Pertanto, grazie a questa importante sentenza, i condomini, i quali hanno lo status di consumatori, potranno avviare le proprie battaglie giudiziarie davanti al giudice del luogo dove ha sede il condominio, evitando i costi eccessivi che comportava il dover instaurare un giudizio lontano dalla propria città.


Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Condominialità.
La manutenzione dei balconi.
Debiti condominiali.
Ascensore condominiale.
Il SUPERCONDOMINIO.
Modifiche del regolamento condominiale.
Chi deve redigere il regolamento condominiale?
Aria condizionata e condominio.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Compravendita di immobile in condominio e nomina dell’amministratore.
Danni causati da beni condominiali a terzi.
La scelta dell’amministratore negli stabili di nuova costruzione.
Antenne paraboliche.
Deroghe ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
Elezione dell’amministratore condominiale.
Oneri condominiali e vendita di immobile.
Quesiti legali-Rifacimento tetto e sottotetto in condominio.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Aria condizionata e condominio.
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato
Requisiti per iscriversi all’ordine dei giornalisti
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
Il mobbing in Italia-parte terza-
Invalidità delle delibere condominiali.
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Annullamento di contravvenzioni stradali.
Apertura finestre in edificio condominiale.
Penali a carico dei condomini morosi.
Quesiti legali-Eredità e cause civili.
Quesiti legali-Posti auto nel cortile comune.
Divieto d’accesso alle vie del centro per i cani......
Quesiti legali-Assenza dal lavoro per malattia e visita di controllo.
Di chi è il sottotetto?
Chiarimenti sulla "patente a punti".
Quesiti legali-Separazione e mantenimento figli.
Quando si promette il lavoro che non c’è....
Quesiti legali-Ristrutturazione edilizia.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione