“Con
l’affidamento di un figlio minore al servizio sociale e la
permanenza dello stesso a casa con i genitori, si perde il diritto
agli assegni familiari per il figlio?”
Qualora
sia adottato un provvedimento di affidamento del minore al servizio
sociale minorile, disponendosi tuttavia che il minore resti collocato
presso il proprio genitore naturale, quest’ultimo conserva il diritto
alla corresponsione degli assegni familiari per il minore stesso, per
tutto il tempo di detto collocamento.
Ciò
perchè, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 11876/2003, il provvedimento di affidamento non determina
di per sè modifiche in ordine al dovere del genitore di
mantenere il minore, come risulta anche dalla previsione dell’art.
25, comma 3, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito
nella l. 27 maggio 1935 n. 835, e successive modificazioni, in cui è
stabilito che le spese di affidamento, seppure
anticipate dall’erario, restano comunque a carico del genitore.
Pertanto,
in questi casi opera la presunzione secondo cui i figli ed equiparati
devono ritenersi a carico del capofamiglia quando convivano con lo
stesso (art. 5 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797), con la conseguenza che,
laddove il minore affidato al servizio sociale resti presso la
famiglia di origine, ricorre un’ipotesi di convivenza, con i relativi
oneri economici a carico del capofamiglia, salva la prova, gravante
sul debitore dell’assegno per il nucleo familiare, che, nel caso
specifico, la collocazione presso la famiglia non comporti per essa
siffatti oneri.
Erminia
Acri-Avvocato
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