Le strutture a veranda installate come elementi accessori ad un fabbricato in funzione di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione dall’accesso furtivo di terzi nell’abitazione, si ritengono sottratte al regime della concessione edilizia per essere invece comprese tra quelle aventi finalità di conservazione, la cui realizzazione richiede la semplice denuncia di inizio di attività.
In particolare, sono assoggettati al regime della semplice denuncia di inizio di attività quegli interventi, diretti alle predette finalità, che consistono nell’installazione di "elementi compatibili con le esigenze dell’ordinario uso dell’edificio o della parte di esso cui accedono nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello stesso edificio e della destinazione edilizio-urbanistica delle varie parti di cui esso si compone".
Lo ha ribadito il TAR LAZIO nella sentenza 5 novembre 2003 n. 9570, con cui ha escluso l’esentabilità dal regime della concessione edilizia per una veranda apposta da un condomino su un terrazzino del proprio appartamento, confinante con quello condominiale, ritenendo che tale intervento non avesse esclusivamente una finalità di riparo compatibile con l’uso ordinario dell’abitazione, perché con la costruzione si era creato un nuovo spazio interamente chiuso, utilizzabile come nuovo piccolo locale, che arrecava una visibile alterazione allo stesso terrazzo condominiale, e, pertanto, necessitava della concessione edilizia.
Erminia Acri-Avvocato
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