HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Separazione per volontà unilaterale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

9 giugno 2016



Il venir meno dell'amore per il coniuge giustifica la separazione?



La separazione personale dei coniugi è quell’istituto, disciplinato da norme contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e da norme speciali, che non pone fine al matrimonio, né determina il venir meno della condizione di coniuge, ma sospende alcuni effetti propri del matrimonio.


In particolare, a seguito della separazione, si scioglie la comunione legale dei beni, risultano sospesi gli obblighi di fedeltà, di coabitazione e di collaborazione. Permangono, invece, il dovere di mantenere il coniuge economicamente più debole, ed il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli. Permane il diritto di successione ereditaria, salvo che nei confronti del coniuge superstite cui sia stata addebitata la separazione. In tal caso, infatti, spetta solo un assegno alimentare vitalizio a condizione che già si godesse, a carico del coniuge deceduto, di un assegno alimentare, perchè in stato di bisogno.


Secondo la norma dell’art. 151 codice civile, la separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi quando, anche indipendentemente dalla loro volontà, si verificano “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.”


L’intollerabilità della prosecuzione della convivenza deve essere valutata sia in base al valore oggettivo dei fatti che supportano la richiesta di separazione, sia tenendo conto della condizione psicologica del coniuge che se ne lamenta al fine di ottenere la pronuncia di separazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3356/2007 e n.21099/2007, evidenziando che l’"intollerabilità" costituisce un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi; sicchè, pur dovendo, ai sensi del citato art.151 codice civile, la separazione dei coniugi trovare giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Nel pronunciare la separazione occorre verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza, pure a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell’altro.


In sostanza, quindi, può essere chiesta la separazione, anche da uno soltanto dei coniugi, quando la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile per il venir meno dell’affectio maritalis, ossia dell’amore per l’altro coniuge.




Bibliografia:

- Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6° ed., Padova, 2014

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Vendita di beni mobili e comunione legale.
La nuova mediazione civile e gli obblighi di informazione dell’avvocato.
Separazione e pensione di reversibilità.
L’Adozione.
Inadempienza di pagamento dell’assegno di mantenimento
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
Revisione assegno divorzile.
La scomparsa del coniuge
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Paternità naturale
Nonni e nipoti
Unioni civili e regole ereditarie.
Limiti di età nell’adozione
Assegni familiari ed affidamento dei figli ai servizi sociali.
Nozze senza convivenza ed assegno di mantenimento.
Coppie senza diritti.
Violazione dell’obbligo di convivenza e addebito della separazione.
Rottura del fidanzamento e restituzione dei regali
DELLO STESSO AUTORE
Bonus bebè.
Quesiti legali-E’ possibile rinunciare all’eredità?
Una domenica ’lavorativa’
Quesiti legali- Passo carrabile e divieto di sosta
Quesiti legali-A proposito di pensione di reversibilità.....
Quesiti legali-Bollo auto.
Quesiti legali-Occupazione dell’immobile locato dopo la scadenza del contratto.
Multe e cinture di sicurezza.
Centrali rischi private e protezione dei dati personali.
Quesiti legali-Modifiche assegno divorzile.
Mediazione civile e commerciale e formazione.
Quesiti legali-Congedo per matrimonio.
Quesiti legali-DOMICILIO DEL CONDOMINIO.
Locazione ed oneri accessori.
Scadenza locazione ad uso commerciale.
Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
Quesiti legali-Assenza a visita fiscale domiciliare.
Quesiti legali - Riduzione dell’assegno di mantenimento.
Quesiti legali-Pensione di reversibilità al coniuge superstite.
Quesiti legali - Ripartizione spese per la manutenzione dell’ascensore
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione