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Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

31 maggio 2002

Una recente sentenza della Corte Costituzionale consente, a chi viene adottato, di poter mantenere il cognome originario, aggiungendolo a quello dell'adottante: vediamoci chiaro!




ADOZIONE DEI MAGGIORI D’ETA’: DIRITTO DELL’ADOTTATO NON RICONOSCIUTO DAI PROPRI GENITORI NATURALI AL MANTENIMENTO DEL COGNOME DATOGLI DALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

 

Il nostro ordinamento giuridico disciplina l’adozione dei maggiorenni, che ha lo scopo di attribuire un successore a che ne sia privo, tenendola nettamente distinta dall’adozione dei minori, diretta, invece, ad assicurare l’interesse del minore ad una crescita armonica in un ambiente familiare adeguato.

L’adozione di persone maggiori d’età è permessa a chi abbia compiuto 35 anni e non abbia figli minori o abbia figli maggiorenni che vi acconsentano, e richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché dei genitori e dell’eventuale coniuge di quest’ultimo.

Adottante può essere una coppia di coniugi, ma anche una persona sola, ed è consentita l’adozione da parte di uno solo dei coniugi purchè l’altro dia il suo consenso, se non è separato legalmente.

In presenza delle condizioni richieste dalla legge l’adozione viene dichiarata dal Tribunale con decreto, che viene annotato a margine dell’atto di nascita dell’adottato e produce i seguenti effetti:

l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio;

l’adottato succede all’adottante allo stesso modo di un figlio legittimo, mentre l’adottante non ha diritti di successione nei confronti dell’adottato;

tra adottante ed adottato sorge un reciproco obbligo alimentare;

l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine, compresi i diritti successori;

l’adottato non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottante, salvo alcuni impedimenti matrimoniali, e l’adottante non ha rapporti giuridici con la famiglia dell’adottato;

l’adozione può essere revocata per indegnità dell’adottato o dell’adottante.

Secondo l’originaria formulazione della disposizione dell’art.299 cod.civ., la persona maggiorenne, alla quale fosse stato attribuito il cognome dall’ufficiale di stato civile perché non riconosciuta dai propri genitori naturali, nel caso di adozione assumeva come unico cognome quello dell’adottante, mentre negli altri casi conservava il proprio cognome originario anteponendovi il cognome dell’adottante.

La Corte Costituzionale, con sentenza dell’11 maggio 2001 n.120, ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione (ultimi due commi dell’art.299 c.c.)per contrasto con l’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili della persona e, quindi, anche il diritto all’identità personale. Nel caso dell’adozione di un maggiorenne, difatti, essendo questi una persona ormai adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, seppure imposto dall’ufficiale di stato civile, è un segno distintivo che fa parte integrante dell’identità personale, sicchè la sua eliminazione comporta una lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. 2 della Costituzione.

In particolare,la Corte Costituzionale ha osservato che non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, per cui precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi"; inoltre che la norma in esame appare irrazionale alla luce della riforma dell’adozione attuata con la legge n. 184 del 1983, con la quale si è posta una netta distinzione fra l’adozione di minori, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se scopo della prima è quello di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo - il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome dell’adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. 27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari - mentre assolutamente diversa è la finalità della seconda, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che l’adottato conserva tutti i propri precedenti rapporti, in particolare quelli con la famiglia di origine. Da ciò l’illegittimità costituzionale dell’art.299 cod. civ. nella parte in cui non prevede che l’adottato maggiorenne, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, possa conservare il cognome originariamente assegnatogli, aggiungendolo al cognome dell’adottante.

Erminia Acri

Avvocato

 

 

 

 

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