“Salve,
abito in un appartamento molto grande, nel centro di Siena. Avrei
pensato di sfruttare una parte della mia casa affittando le camere
che non uso, aprendo un bed and breakfast, ma ho il dubbio che il
condominio possa opporsi: occorre il consenso
condominiale?”
Per
bed
and breakfast
(camera e colazione) s’intende un servizio di accoglienza fornito da
soggetti che, avvalendosi dell’organizzazione familiare, utilizzano
parte della propria abitazione fino ad un massimo di tre
o quattro camere da letto (il numero varia a seconda delle regioni),
con un bagno per ciascuna camera o uno in comune, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione. L’accoglienza
deve essere esercitata in maniera saltuaria o per periodi stagionali.
Per
l’apertura di un B&B, occorre la denuncia di inizio attività
che si presenta al Comune (ufficio turistico) ove si apre il B&B
mediante la compilazione di apposita documentazione fornita dal
Comune stesso, comunicando i prezzi che si intendono praticare.
La
disciplina cambia da Regione a Regione, però l’unità abitativa da adibire a B&B deve avere tutte le caratteristiche
urbanistiche, sanitarie ed antincendio richieste dalla legge.
L’attività
può essere esercitata soltanto in abitazioni in possesso
dell’abitabilità.
V’è
l’obbligo di comunicazione dei dati del Cliente alla Polizia (per le
modalità occorre informarsi presso la questura).
Non
è necessario, invece, richiedere il consenso al condominio,
come precisato nella sentenza n. 369/08 della Corte Costituzionale,
salvo divieti e limiti previsti nel regolamento condominiale
contrattuale.
Erminia
Acri-Avvocato
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