"Il
minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito
della propria famiglia".
Questo il principio posto alla
base dell’attuale disciplina dell’adozione dei minori di età,
che prevede, innanzitutto, interventi
di sostegno e di aiuto a
favore della famiglia ove i genitori
si trovino in condizioni di indigenza,
demandando allo Stato,
alle regioni e gli enti locali l’impiego di misure idonee, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, ad aiutare i nuclei familiari
a rischio ed a prevenire l’abbandono per consentire al minore di
essere educato nell’ambito della propria famiglia.
L’adozione,
quindi, è considerata come rimedio estremo per assicurare al
minore l’inserimento in una famiglia che assicuri allo stesso
assistenza e stabilità affettiva, solo ove ciò non sia
possibile nella famiglia naturale.
Nel
nostro ordinamento giuridico sono previsti quattro tipi di adozione:
Adozione
legittimante
Adozione
in casi particolari
Adozione
c.d. internazionale
Adozione
di persone maggiori d’età.
L’adozione
legittimante conferisce al minore lo status di figlio legittimo
dei genitori adottanti, dei quali il figlio assume il cognome,
perdendo ogni legame con la famiglia d’origine ed instaurando
rapporti di parentela con i familiari dei genitori adottivi.
E’
consentita ai coniugi sposati da almeno 3 anni e non separati neppure
di fatto oppure ai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, e che
siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori
che intendano adottare. La differenza d’età minima tra
adottante e adottato è di 18 anni, la differenza massima è
di 45 anni (55 per il coniuge più anziano), ma sono previste
deroghe all’età, da esaminare caso per caso, in base alla
motivazione del superiore interesse del minore. L’adottato deve
essere cittadino italiano, minore degli anni 18 e deve essere stato
dichiarato adottabile dal tribunale perchè in stato di
abbandono.
L’adozione
deve essere richiesta congiuntamente dai coniugi e la relativa
domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per
i minorenni. Quest’ultimo dispone adeguate indagini sui coniugi che
hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e
ospedaliere. Le indagini riguardano l’attitudine a educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti, i motivi per i quali i richiedenti intendono
adottare. A questo punto il Tribunale per i minorenni sceglie fra le
coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche che più
rispondono alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati
adottabili e dispone l’affidamento preadottivo del minore alla
famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia
vengono seguiti dai Servizi sociosanitari, i quali riferiscono al
Tribunale per i Minorenni sullo svolgimento dell’affidamento
preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se l’affidamento
preadottivo ha esito positivo, il Tribunale per i Minorenni decreta
l’adozione.
L’adozione
internazionale permette
di accogliere a far parte della propria famiglia bambini di
nazionalità
straniera residenti all’estero. E’ possibile solo quando non è
stata trovata una famiglia idonea nello Stato di origine del minore.
La
procedura inizia con la dichiarazione congiunta di “disponibilità”
ad adottare un bimbo straniero presentata dai coniugi – in
possesso degli stessi requisiti previsti per l’adozione di minori
cittadini italiani - al Tribunale per i minorenni competente per il
territorio di residenza. Quest’ultimo trasmette la documentazione
relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali che,
svolte adeguate indagini, provvedono a stendere una relazione da
inviare al Tribunale, il quale, in caso di valutazione positiva,
emette decreto di idoneità. A questo punto, la coppia può
rivolgersi ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali per
iniziare la procedura presso il Paese estero prescelto. Dopo che il
bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale
periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con il
provvedimento del Tribunale per i minorenni che ordina la
trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile.
L’adozione
in casi particolari
determina l’instaurazione di un rapporto tra il minore e i genitori
adottivi che non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il
minore ha con i genitori naturali.
Questo
tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassativamente
previste dalla legge:
quando
il minore sia orfano di entrambi i genitori e l’adottante sia un
parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al
minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest’ultimo un
rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
quando
l’adottante è il coniuge del genitore del minore;
quando
il minore abbia gravi handicap e sia orfano di padre e madre;
quando
sia impossibile l’affidamento preadottivo.
L’adozione
particolare può essere richiesta anche da chi non è
sposato. E’ previsto un limite minimo di differenza di età -18
anni- ma non un limite massimo. L’adottato ha gli stessi diritti ed
obblighi verso gli adottanti (o l’adottante) e verso la famiglia
naturale, compresi i diritti successori, conserva il cognome della
famiglia d’origine al quale viene anteposto quello dell’adottante.
E’
opportuno precisare che, da molti anni, si discute della possibilità
di concedere anche a persone non coniugate il diritto
all’adozione, ma questa possibilità è stata
fino ad oggi negata in base all’assunto che nell’interesse del
minore vale il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, salvo
casi particolari, come quelli sopra citati. Tuttavia, si riscontra
una certa apertura da parte dei giudici a riconoscere il diritto
all’adozione dei single nei casi in cui tra single e bambino c’è
un rapporto affettivo consolidato.
L’adozione
di un maggiorenne è un istituto nato per consentire a chi
non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva,
tramandando il proprio nome ed il proprio patrimonio.
L’adottato
assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, acquista
anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata
a quella di un figlio legittimo. L’adottante deve aver compiuto 35
anni
e
deve superare di almeno 18 anni l’età dell’adottando.
Per
adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, o che i
figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione.
Bibliografia:
-
Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6°
ed., Padova, 2014
-
Minori e famiglia. Quali diritti?, di Graulich M. (cur.) Pudumai Doss J. (cur.) edito da LAS, 2012
Erminia
Acri-Avvocato
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