HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Figli maggiorenni con lavoro precario.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

7 gennaio 2014



Permane l'obbligo di mantenimento dei genitori?



Il mantenimento dei figli maggiorenni, secondo costante giurisprudenza, in base al disposto dell’art. 148 cod. civ., costituisce un diritto per i figli anche oltre la maggiore età, finché gli stessi non abbiano conseguito una indipendenza economica, salvo che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa trovi causa in un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto da parte del figlio.

 

Il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, quindi, si ritiene cessato quando sia provato che il figlio ha ottenuto l’indipendenza economica. Tale autonomia si reputa raggiunta non necessariamente con l’instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, “ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia”, come precisato nella sentenza della Corte di Cassazione n.21773/2008 con riferimento al caso di un figlio maggiorenne assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi, in cui si è affermata la cessazione del diritto al mantenimento a decorrere dal mese successivo all’assunzione e non dalla data del superamento del periodo di prova.

 

Inoltre, ai fini dell’esonero dei genitori dal mantenimento, oltre al tipo di attività svolta dal figlio, vengono in rilievo il reddito da essa derivante ed il grado di autonomia dal medesimo conseguito. In proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18 del 3 gennaio 2011, ha respinto il ricorso di un padre (coniuge divorziato) obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento, oltre che per l’ex moglie, per la figlia maggiorenne, in quanto, nonostante la prova dello svolgimento di attività lavorative da parte della figlia, la "precarietà e modestia" delle stesse, tali da non garantire l’indipendenza economica della figlia, sono state ritenute motivazione idonea a giustificare la persistenza del dovere di mantenimento a carico del padre.

 

 

Bibliografia:

- - Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009

- Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013




Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Assegni familiari ed affidamento dei figli ai servizi sociali.
Violazione dell’obbligo di convivenza e addebito della separazione.
Abbandono della casa coniugale
Addebito della separazione e rapporti sessuali.
Separazione e tradimento.
Diritto di visita del genitore non affidatario.
Scambio di messaggi romantici via Internet ed infedeltà coniugale.
Coppie senza diritti.
Revisione assegno divorzile.
Il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio
Chi paga i danni cagionati da un minore?
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
Convivente e pensione di reversibilit
Convivenza insopportabile e abbandono della casa coniugale
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Assegnazione della casa coniugale e comodato.
Rapporto fra genitori e figli nel diritto di famiglia
Rottura del fidanzamento e restituzione dei regali
Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?
Congedi parentali e adozione.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Successione e multe.
Quesiti legali-Contratto per colf e badanti.
Profili professionali del traduttore
Quesiti legali- Congedo straordinario per familiare disabile.
Quesiti legali-A tutela della mamma lavoratrice.
Adempimenti per l’editoria su Internet
Permessi lavorativi Legge 104/92.
Pillole psicolegali - Genitori e figli...l’un contro l’altro armati?
Pillole psicolegali - Il fidanzamento.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Quesiti legali-Mantenimento dei figli.
INTERNET SBOOM: gli errori da evitare.
Infiltrazioni d’acqua e condensazioni.
Quesiti legali - Contravvenzioni per eccesso di velocità.
Quesiti legali-Servizio condominiale di riscaldamento.
Il mobbing in Italia -parte seconda-.
Vendita di unità immobiliare e spese condominiali.
Assegnazione posti auto nel cortile comune.
Quesiti legali-Barriere architettoniche nei condomini.
Photored.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione