Il
contratto di comodato, secondo la disciplina codicistica, è un contratto reale, essenzialmente gratuito, che obbliga il beneficiario, ossia il comodatario, a restituire al comodante la cosa
ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza del
termine, quando il comodante lo richieda.
Proprio
la caratteristica di gratuità del contratto ne favorisce
l’impiego tra persone legate da vincolo di parentela. Particolarmente
vi fanno ricorso i genitori in favore dei figli che si sposano, per
andare incontro alle loro esigenze abitative, concedendo in uso una
casa di cui sono proprietari, al figlio o
alla figlia, senza determinazione di durata (c.d.
comodato precario).
Cosa
succede quando l’unione coniugale viene meno? I proprietari
dell’immobile, che lo hanno solo prestato a titolo gratuto, possono
chiederlo indietro, specie se la casa sia stata assegnata alla nuora
o al genero affidataria/o dei figli?
Il
codice civile prevede l’obbligo del comodante di restituire il bene
alla scadenza convenuta o quando se n’è servito in
conformità del contratto, salva la facoltà concessa al
comodante di esigere immediatamente la restituzione del bene nel caso
in cui sopravviene un urgente ed impreveduto bisogno (art.1809 cod.
civ.), mentre, riguardo al comodato senza determinazione di durata,
stabilisce che il bene venga restituito su semplice richiesta del
comodante (art. 1810 cod. civ.).
La
giurisprudenza ha cercato di conciliare questa disciplina con
esigenze come la solidarietà familiare, nei casi in cui chi
ha concesso un immobile in comodato precario ad una giovane coppia,
lo richieda indietro ove, a seguito di separazione o divorzio,
l’abitazione sia assegnata all’ex coniuge non comodatario
affidatario di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti per
adibirla a residenza familiare.
Secondo
l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n.13603/2004, “Nell’ipotesi di concessione
in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà
perché sia destinato a casa familiare, il successivo
provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di
figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non
autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione
o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di
godimento sull’immobile, ma determina concentrazione, nella persona
dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato
dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è
tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto
nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed
impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.”.
Pur
non mancando pronunce della stessa Corte di Cassazione in senso
diverso, anche di recente ha trovato conferma l’orientamento sopra citato, in particolare nella sentenza n.4917/2011 e nella
sentenza n.2103/2012.
In quest’ultima si precisa che occorre “attribuire rilevanza al dato oggettivo
dell’uso cui la cosa è destinata. La specificità della
destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di
interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un
godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza
che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano
la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante. Il
vincolo di destinazione, pertanto, appare idoneo a conferire all’uso,
cui la cosa doveva essere destinata, il carattere di termine
implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende.”,
con la conseguenza che, venuta meno la convivenza e in mancanza di un
provvedimento giudiziale di assegnazione del bene oggetto di
comodato, la casa deve essere restituita per essere venuto meno lo
scopo della concessione in comodato.
Bibliografia:
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
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