Quesiti legali-Contrasti nel piccolo condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 ottobre 2008



E' possibile ottenere la nomina di un amministratore giudiziario?



Abito in una casa bifamiliare con due proprietari. I rapporti con l’altro proprietario sono interrotti con seri problemi di convivenza civile e di gestione della cosa comune. Pensavo di risolvere il problema con la costituzione del piccolo condominio e la nomina di un amministratore. Mi hanno riferito che per costituire un piccolo condominio è necessario il consenso dell’altro proprietario. E se l’altro proprietario non dovesse acconsentire cosa posso fare? Desidero solo vivere in pace a casa mia nel rispetto dei diritti sulla proprietà e della gestione della cosa comune. Esiste un modo per non dover ricorrere un giorno sì e il giorno dopo anche all’autorità giudiziaria?”



Il condominio di edificio costituito da due soli partecipanti è definito "piccolo condominio". Ad esso sono ritenute inapplicabili le disposizioni del codice civile sul condominio (articoli 1136 e seguenti) per mancanza del presupposto di una pluralità di condomini, mentre si applicano le norme sulla comunione, e, tra queste, l’articolo 1105 del codice civile che consente il ricorso al giudice ove vi siano contrasti tra i due partecipanti e non sia possibile trovare un accordo per la necessaria amministrazione della cosa comune.


In situazioni del genere, in particolare, il citato articolo 1105 del codice civile prevede che il giudice possa provvedere anche alla nomina di un amministratore, su richiesta di ciascun comproprietario.





Erminia Acri-Avvocato

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