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Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 novembre 2004

L'amministratore del condominio ha il potere di ripartire le spese straordinarie?


Il nostro ordinamento attribuisce all’assemblea condominiale il potere di disporre in ordine alle spese comuni ed alla relativa ripartizione tra i condomini (art.1135 cod.civ.).

Ciò vale anche per le spese di carattere straordinario che, pure se approvate dall’assemblea, necessitano dell’approvazione del criterio dal relativo frazionamento da parte dell’assemblea stessa. Lo ha confermato una recente sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (n.3266 del 19 luglio 2004), con cui è stato dichiarato inefficace e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un amministratore condominiale nei confronti di un condomino inadempiente rispetto al pagamento di oneri condominiali relativi ad una bolletta avente ad oggetto spese straordinarie, al cui frazionamento aveva provveduto lo stesso amministratore.

Il giudicante, rilevato che non risultava dal verbale assembleare l’adozione di un criterio di ripartizione della spesa - compito spettante all’assemblea -, né un richiamo all’adozione di una tabella millesimale, sicchè la spesa non poteva che essere stata frazionata dall’amministratore condominiale, il quale aveva emesso e firmato la bolletta allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, ha affermato l’arbitrarietà di tale comportamento dell’amministratore, considerata l’elencazione tassativa dei poteri dell’amministratore contenuta nell’art. 1130 cod.civ., e l’attribuzione all’assemblea - e non all’amministratore - del potere di ripartire le spese, che rivelano l’intenzione del Legislatore di riservare tale materia all’assemblea dei condomini e sottrarla all’amministratore.

Pertanto, pur esistendo in astratto l’obbligo di pagare da parte del condomino, perché l’obbligo di pagare i contributi condominiali sorge nel momento in cui viene approvata la delibera e non nel successivo momento dell’approvazione del criterio di riparto, nel caso esaminato, sono stati reputati mancanti l’esigibilità e la liquidità del credito, da cui la revoca del decreto ingiuntivo.

Erminia Acri-Avvocato

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