"Nell’edificio in cui abito occorre ricostruire il solaio del terrazzo che copre parte del fabbricato. Chi deve sostenere la relativa spesa, considerato che il terrazzo è di proprietà di un condomino?"
La ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione dei lastrici solari o delle terrazze a livello di proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino, che fungono da copertura, in tutto o in parte, ad unità immobiliari sottostanti, è regolata - salvo altro criterio stabilito dal regolamento condominiale o da apposita convenzione tra i condomini - dalla norma contenuta nell’art. 1126 del codice civile, secondo cui tali spese devono essere corrisposte per un/terzo da coloro che hanno l’uso esclusivo del terrazzo o del lastrico solare, e per due/terzi da tutti i condomini proprietari delle unità immobiliari sottostanti il lastrico o la terrazza.
In particolare, il predetto criterio opera per le spese riguardanti le parti di terrazzo - o del lastrico solare - che svolgono una funzione di copertura, come il solaio, mentre restano a carico esclusivo dell’utente o del proprietario del terrazzo - o del lastrico solare - le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto estranee alla funzione di copertura.
Inoltre, la spesa va sempre suddivisa solo tra i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, essendo la terrazza utile solo ad una parte dell’edificio.
Erminia Acri-Avvocato
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