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Scadenza locazione ad uso commerciale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 aprile 2018


Il proprietario può chiedere l'aumento del canone o il rilascio dell'immobile? A cosa va incontro? Deve “risarcire” l'inquilino?



"Possiedo un locale commerciale dato in affitto, a settembre 2019 il contratto scadrà (è la terza scadenza).
Vorrei aumentare il canone di locazione o, se l’inquilino non accetta, fare la disdetta. Quando devo inviare la richiesta di aumento del canone o di liberare il locale alla scadenza del contratto? A cosa vado incontro? Devo pagare all’inquilino un risarcimento in qualche modo?”


Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni – se si tratta di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni -, ma la rinnovazione non si realizza se una delle parti comunica disdetta all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi - 18 mesi nel caso di attività alberghiere- prima della scadenza. Vi sono limiti per l’esercizio della facoltà di diniego del rinnovo da parte del proprietario solo in relazione alla prima scadenza contrattuale.

Ove il contratto cessi per disdetta del proprietario, salvo alcuni casi, all’inquilino spetta l’indennità d’avviamento, disciplinata dall’art.34 della Legge n.392/78 che così dispone: <<In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianali, e alberghiero, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell’articolo 27 legge 392/78, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente>>.

E’ necessaria la disdetta, nei tempi prescritti dalla legge, per fare la proposta di un nuovo canone all’inquilino, che puo’ accettare o meno.



Erminia Acri-Avvocato

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