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Quesiti legali-Licenziamento badanti.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 novembre 2010



I chiarimenti richiesti da un gentile lettore.



 

“Ho letto il suo intervento sul giornale La Strada (http://www.lastradaweb.it/article.php3?id_article=3819). Non sembrano esserci dubbi sull’applicazione della norma.

Ho letto infatti da più parti che non può applicarsi ai lavoratori domestici la tutela dei lavoratori in materia di licenziamenti previsti dalla legge 108/1990. Però ho anche letto che qualora si ravvedesse nel motivo del licenziamento la discriminazione a qualsiasi titolo o livello, il lavoratore verrebbe reintegrato dal giudice in fase di vertenza appellandosi all’art.4 della legge 108/1990.

Ora mi chiedo: esiste un modo chiaro per sapere se si possa licenziare senza paura poi di trovarsi due badanti in casa più le spese di una vertenza?

La ringrazio infinitamente per quello che potrà dirmi. Cordialmente A. B.”

 

 

La disciplina dei licenziamenti individuali di cui alla legge n.108/1990, secondo quanto previsto dall’art. 4 della stessa legge n.108/1990, non trovano applicazione “nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339”, ossia ai rapporti di lavoro domestico che, pertanto possono cessare per dimissioni del lavoratore o per recesso del datore di lavoro in qualsiasi momento, con obbligo del preavviso previsto dal CCNL di categoria.

 

Tuttavia, lo stesso articolo 4 della Legge n.108/90 estende espressamente anche ai lavoratori domestici la tutela contro il licenziamento discriminatorio di cui all’art. 3 della stessa legge che così dispone: “1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.”

 

Per licenziamento discriminatorio si intende il licenziamento intimato ad un lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero, nonché quello intimato a fini discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

 

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

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