La
legge
8 febbraio 2006, n.54
ha modificato le previgenti regole in materia di affidamento dei
figli, secondo cui i figli erano affidati o all’uno o all’altro dei
genitori secondo il prudente apprezzamento del giudice o secondo gli
accordi dei coniugi, stabilendo, in attuazione del principio della
bigenitorialità, che, in caso di separazione dei genitori, i
figli sono affidati ad entrambi i genitori e, soltanto come
eccezione, ad uno di essi.
In
particolare, può essere disposto l’affidamento dei figli
ad uno solo dei genitori qualora il giudice ritenga, con
provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
Pertanto,
il giudice può derogare alla regola dell’affidamento
condiviso e decidere per l’affido esclusivo ad uno dei due
genitori quando l’affidamento condiviso determini una situazione di
pregiudizio per i figli stessi. Tale condizione è stata
ritenuta sussistente dalla Corte di Cassazione nel caso del genitore
che non versi ai figli l’assegno di mantenimento. La Corte,
infatti, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha rigettato
il ricorso di un padre che si opponeva all’affidamento
esclusivo dei figli alla ex moglie, ma che non aveva mai provveduto a
corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli.
E’
possibile, quindi, derogare alla regola dell’affidamento condiviso, come precisato nella citata sentenza, quando ricorra “nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o
inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere
quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel
caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio,
o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura,
di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo
sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sull’inidoneità educativa del genitore che in tal modo si
escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla
non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel
caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Bibliografia:
-
Famiglie e minori, di Vecchio G. (cur.) Chiappetta G. (cur.) edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 2013
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
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