Sono sempre più frequenti le richieste di consulenza ed assistenza legale da parte di persone disturbate da rumori prodotti all’interno di appartamenti o magazzini facenti parte del condominio, nel quale esse abitano.
La molestia, generalmente, deriva da lavori di manutenzione rumorosi, dai suoni prodotti da un pianoforte, da condizionatori d’aria, dalle abbaiate di cani, da strumenti rumorosi impiegati in attività di hobby o in attività commerciali.
L’argomento trova disciplina nell’art. 844 del codice civile il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, con riguardo alla condizione dei luoghi.
La norma viene applicata anche alle immissioni di fumo, odori e di rumori negli spazi comuni e di proprietà esclusiva degli edifici condominiali, sicchè si devono intendere vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità, anche nei rapporti tra proprietari in un condominio.
Per l’accertamento della normale tollerabilità, nei singoli casi, è necessario un accertamento tecnico che stabilisca se le immissioni sonore eccedano la normale tollerabilità e se la salute degli interessati subisca o possa subire un pregiudizio apprezzabile.
Sono considerate eccedenti la normale tollerabilità le immissioni sonore che superino di oltre tre decibel il livello medio dei rumori di fondo. Ai fini di questa valutazione ha rilevanza la presenza nell’edificio di immobili destinati ad abitazione civile ed immobili destinati ad attività commerciali. In tali casi la giurisprudenza privilegia le esigenze di vita connesse all’abitazione rispetto a quelle commerciali.
E’ utile precisare che, comunque, i condomini possono prevedere norme diverse, più o meno restrittive della disposizione codicistica esaminata, attraverso il regolamento di condominio o con delibere assembleari. In questo caso la valutazione della liceità o meno di una immissione è fatta in base ai criteri stabiliti nel regolamento o nella delibera.
L’azione legale per far dichiarare l’illiceità delle immissioni moleste può essere intrapresa dal singolo condomino o da chi occupi l’unità immobiliare interessata dai rumori molesti, mentre l’amministratore può agire solo quando le immissioni moleste interessino parti comuni dell’edificio. Peraltro, occorre tenere presente che l’amministratore non può agire per difendere il diritto alla salute dei condomini, ma solo questi ultimi, come singole persone, hanno azione diretta contro lesioni del diritto alla salute.
Infine, è possibile ottenere una tutela penale qualora i rumori abbiano l’idoneità concreta ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi lamenta il fastidio, configurandosi il reato di cui all’art. 659 codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Erminia Acri-Avvocato
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