“Ho
trovato per caso in Internet un suo intervento e mi sono permessa di
scriverLe. Succede
che nel condominio dove mio padre è proprietario di un
appartamento, gli inquilini di altro proprietario non hanno pagato le
quote di condominio per circa 1.100 euro. Il proprietario
dell’appartamento non ne vuole sapere di pagare, per questo motivo è
stata convocata una assemblea per il giorno 27. Io mi troverò
a partecipare in quanto delegata da mio padre, il quale è
molto anziano e pertanto facilmente circuibile. Mi può dare
indicazioni in merito, c’è una legge che dice che il
proprietario è responsabile nei confronti del condominio in
caso di inadempienza dell´inquilino?”.
Le
spese condominiali a carico del conduttore devono essere pagate entro
due mesi dalla richiesta (del proprietario al conduttore) e prima di
effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere
indicazione specifica delle spese suddette con la menzione dei
criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti
giustificativi delle spese effettuate.
In
caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per
un semestre, l’amministratore del condominio, se il regolamento di
condominio ne contiene l’autorizzazione, secondo la disposizione
dell’art.63 Disposizioni di Attuazione Cod. Civ., può
sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili
di godimento separato nei confronti del soggetto moroso, che, nei
riguardi del condominio, è il proprietario e non l’inquilino.
Altrettanto, l’amministratore può ricorrere alla procedura per
ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del
proprietario-locatore, unico interlocutore dell’amministratore e
debitore nei confronti del condominio, come più volte
precisato dalla Corte di Cassazione (V. sentenza n.17619/2007).
Erminia
Acri-Avvocato
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