"Egr. avvocato, mio figlio si sta separando, la moglie non lavora e non ha una casa. La casa dove vivono è di mio figlio. Non hanno figli. La casa coniugale, di proprietà di mio figlio, a chi resterà? In attesa vostro riscontro, vi ringrazio. G. L."
In caso di separazione, ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento il coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell’art.156 del codice civile, per conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, a condizione che la separazione non gli sia addebitabile e non dichiari espressamente di rinunciarvi. L’altro coniuge deve avere un reddito sufficiente per corrispondere l’assegno, il cui importo, in mancanza di accordo tra i coniugi, è deciso dal Giudice tenendo conto dei redditi delle parti, del tenore di vita sostenuto durante il matrimonio e di ogni altra circostanza incidente nella specifica situazione.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è giustificato dal fatto che il coniuge assegnatario sia anche affidatario di figli minorenni ovvero conviva con figli maggiorenni non autonomi economicamente. Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza, in mancanza di figli, l’assegnazione della casa coniugale non può mai essere disposta dal giudice, non essendo un bene sostitutivo nè una componente dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 codice civile (sentenza Corte di Cassazione n. 6979/2007).
Erminia Acri-Avvocato
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